Art. 7 – Testo Unico Edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

Art. 7 - testo unico edilizia

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 7 - Testo Unico Edilizia

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Massime

Per i beni e le opere caratterizzati da finalità pubblica è esclusa la necessità che gli interventi siano preceduti dal permesso di costruire (Cass. pen., sez. III, 9/5/2008, sent. n. 18900, Vinci e altri). Tale conclusione non comporta affatto che al Comune sia sottratto l’esercizio delle prerogative che discendono dalla legge e venga meno l’obbligo di rispettare le regole e le procedure poste a tutela del territorio e dell’ambiente. L’ente comunale, nell’approvare i progetti di intervento proposti dal concessionario dovrà, tra le altre valutazioni di utilità e di coerenza con gli interessi pubblici, effettuare una verifica del rispetto delle regole in vigore, comprese quelle fissate ai fini urbanistici e ambientali. Spetterà, peraltro, al Consiglio Comunale e gli organismi preposti dell’ente adottare eventuali interventi correttivi e integrativi delle regole che si assuma necessario aggiornare o modificare nei limiti delle attribuzioni e delle potestà dell’ente. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41033 del 22 novembre 2010 (Cass. pen. n. 41033/2010)

In materia di edilizia, anche le opere eseguite dai Comuni sono soggette all’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche vigenti e ai relativi controlli salvo restando che, per effetto dell’art. 7 del D.P.R. n. 380 del 2001 e della contestuale abrogazione del D.L. n. 398 del 1993 e successive modifiche, per dette opere non è richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, cui deve ritenersi equipollente, infatti, la delibera del consiglio o della giunta comunale accompagnata da un progetto riscontrato conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. (Fattispecie di sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001 relativamente a lavori di ampliamento di cimitero comunale in violazione della distanza minima rispetto al centro abitato). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18900 del 9 maggio 2008 (Cass. pen. n. 18900/2008)

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