Art. 53 – Testo Unico Edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Definizioni

Art. 53 - testo unico edilizia

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Art. 53 - Testo Unico Edilizia

1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Massime

In tema di costruzioni in zona sismica, le violazioni dei decreti interministeriali che disciplinano la “normativa tecnica” per le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (art. 95 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) hanno natura di reato permanente.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41617 del 13 novembre 2007 (Cass. pen. n. 41617/2007)

Il direttore dei lavori risponde del reato previsto dagli artt. 93 e 94 D.P.R. n. 380 del 2001, essendo anch’egli destinatario del divieto di esecuzione dei lavori in assenza della autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui agli artt. 52 e 83 del citato D.P.R., atteso che le disposizioni sulla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l’esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, ha determinato una posizione di controllo su attività potenzialmente lesive in capo al direttore dei lavori.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33469 del 5 ottobre 2006 (Cass. pen. n. 33469/2006)

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