Art. 34 – Testo Unico Edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

Art. 34 - testo unico edilizia

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
2-ter. [Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.](1)

Art. 34 - Testo Unico Edilizia

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
2-ter. [Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76

Massime

In caso di interventi eseguiti in parziale difformità, la sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, costituisce una deroga alla regola generale della demolizione negli illeciti edilizi prevista dal primo comma e, dunque, può essere applicata solo qualora sia oggettivamente impossibile effettuare la demolizione delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio, nel caso di specie la valutazione comunale appare del tutto ragionevole, oltre che proporzionata, alla consistenza della accertata difformità.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 811 del 1 febbraio 2019 (Cons. Stato n. 811/2019)

In assenza di indicazioni testuali o sistematiche in senso contrario, i soggetti tenuti alla corresponsione della sanzione pecuniaria alternativa di cui al comma 2 dell’art. 34, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (“Testo unico in materia di edilizia”) devono coincidere con quelli che sarebbero tenuti “principaliter” all’adozione delle misure di carattere demolitivo/restitutorio di cui al precedente comma 1.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5550 del 12 novembre 2014 (Cons. Stato n. 5550/2014)

In tema di abusi edilizi l’impossibilità di porre in essere il ripristino senza pregiudizio della parte eseguita che, in conformità, di cui all’art. 34 comma 2 T.U. 6 giugno 2001 n. 380, conduce all’applicazione della sanzione pecuniaria, deve risultare in maniera inequivoca, tale che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso; pertanto, all’uopo non possono venire in rilievo aspetti relativi alla “eccessiva onerosità” dell’intervento, pena la trasformazione dell’istituto in esame in una sorta di “condono mascherato” con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1912 del 9 aprile 2013 (Cons. Stato n. 1912/2013)

La disciplina prevista dall’art. 34, comma secondo, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell’illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una “sanatoria” dell’abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19538 del 24 maggio 2010 (Cass. pen. n. 19538/2010)

L’annullamento dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo da parte del T.a.r. non incide sul provvedimento di restituzione in favore dell’Autorità comunale, già disposta dal P.M. per l’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire, essendosi verificata, alla scadenza del predetto termine, l’automatica acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10395 del 16 marzo 2010 (Cass. pen. n. 10395/2010)

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