Art. 3 bis – Testo Unico Edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Interventi di conservazione

Art. 3 bis - testo unico edilizia

(1)1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Art. 3 bis - Testo Unico Edilizia

(1)1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 17, D.L. 12.09.2014, n. 133 con decorrenza dal 13.09.2014

Massime

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 comma 1, 117 comma 3, e 118 commi 1 e 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 comma 1 lett. b) D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 L. 11 novembre 2014 n. 164 – introduttiva dell’art. 3-bis T.U 6 giugno 2001 n. 380 – il quale, dopo aver previsto che «lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione», ha stabilito che «nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà dei proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario», trattandosi in buona sostanza, di un meccanismo riconducibile al sistema della c.d. “perequazione urbanistica”, inteso a combinare, in contesti procedimentali di “urbanistica contrattata”, il mancato onere per l’amministrazione comunale, connesso allo svolgersi di procedure ablatorie, con la corrispondente incentivazione al recupero, eventualmente anche migliorativo, da parte dei proprietari, del patrimonio immobiliare esistente: il tutto in linea con l’esplicito intento legislativo di promuovere la ripresa del settore edilizio senza, tra l’altro, aumentare, e anzi riducendo, il «consumo di suolo».
Corte costituzionale, sentenza n. 67 del 5 aprile 2016 (Corte cost. n. 67/2016)

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