Art. 13 – Testo Unico Edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Competenza al rilascio del permesso di costruire

Art. 13 - testo unico edilizia

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

Art. 13 - Testo Unico Edilizia

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

Massime

La controversia vertente sull’annullamento dei provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di un deposito di carburanti, nella parte in cui detto scarico viene assoggettato a limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 152 del 1999, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che ciò che viene maggiormente in rilievo sono i limiti imposti, in sede di autorizzazione, allo scarico di acque che, derivando dal trattamento di depositi di carburante, assumono la qualità di rifiuti. Si tratta, dunque, di prescrizioni che afferiscono essenzialmente alla disciplina degli scarichi industriali, rispetto alla quale operano prescrizioni tecniche, l’accertamento della legittimità delle quali rientra nella giurisdizione generale di legittimità e non anche in quella, delineata dall’art. 143, comma 1, del R.D. n. 1775 del 1993, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. (Cassa e dichiara giurisdizione, Consiglio di Stato Roma, 19 marzo 2014).
Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 18976 del 31 luglio 2017 (Cass. civ. n. 18976/2017)

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