Art. 119 – Testo Unico Edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Regolamento di attuazione

Art. 119 - testo unico edilizia

ARTICOLO ABROGATO (1) [1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.]

Art. 119 - Testo Unico Edilizia

ARTICOLO ABROGATO (1) [1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.]

Note

(1) Articolo abrogato dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

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