Art. 98 bis – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

Art. 98 bis - testo unico bancario

ARTICOLO ABROGATO [1. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l’amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all’articolo 98, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente capo.]

Art. 98 bis - Testo unico bancario

ARTICOLO ABROGATO [1. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l’amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all’articolo 98, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente capo.]

Note

Il presente articolo inserito dall’art. 1, comma 33, D.Lgs. 12.05.2015, n. 72 con decorrenza dal 27.06.2015, è stato abrogato dall’art. 1, comma 45, D.Lgs. 16.11.2015, n. 181 con decorrenza dal 16.11.2015

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