Art. 95 septies – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Applicazione

Art. 95 septies - testo unico bancario

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.

Art. 95 septies - Testo unico bancario

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.

Note

(1) Il presente articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 09.07.2004, n. 197, con decorrenza 06.08.2004, è stato così modificato dall’art. 1, comma 42, D.Lgs. 16.11.2015, n. 181

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