Art. 9 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Reclamo al CICR

Art. 9 - testo unico bancario

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Bancad’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuitidal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR,da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dallacomunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazionedelle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti avigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione diquestioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

Art. 9 - Testo unico bancario

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Bancad’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuitidal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR,da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dallacomunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazionedelle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti avigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione diquestioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

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