Art. 85 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Adempimenti iniziali

Art. 85 - testo unico bancario

(1)1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.
2. Si applica l’art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

Art. 85 - Testo unico bancario

(1)1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.
2. Si applica l’art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 64 del D.Lgs. 23.07.1996, n. 415.

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