Art. 7 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

Art. 7 - testo unico bancario

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.(1)
2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.(5)
3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d’Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d’ufficio.(8)
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d’Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.(3)
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell’Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità che ha fornito le informazioni.(4)
7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato dell’Unione europea possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.(6)
8. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all’estero o di banche dell’Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonchè relativi a soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.(7)
9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.(1)
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.(2)
10-bis. La Banca d’Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell’Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.(9)

Art. 7 - Testo unico bancario

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.(1)
2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.(5)
3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d’Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d’ufficio.(8)
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d’Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.(3)
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell’Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità che ha fornito le informazioni.(4)
7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato dell’Unione europea possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.(6)
8. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all’estero o di banche dell’Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonchè relativi a soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.(7)
9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.(1)
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.(2)
10-bis. La Banca d’Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell’Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.(9)

Note

(1) Il presente comma prima sostituito/modificato dall’art. 2, D.lgs. 04.08.1999, n. 333 (G.U. 28.09.1999, n. 228)
(2) Il presente comma è stato così sostituto da ultimo dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 30.07.2012, n. 130, con decorrenza dal 23.08.2012.
(3) Il presente comma è stato da ultimo modificato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 08.11.2021, n. 182 con decorrenza dal 30.11.2021.
(4) Il presente comma è stato da ultimo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 08.11.2021, n. 193 con decorrenza dal 01.12.2021.
(5) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16.11.2015, n. 181 con decorrenza dal 16.11.2015 ed applicazione alle  procedure  di  amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa avviate successivamente alla data di decorrenza, salvo quanto previsto dall’art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del citato decreto, e poi dall’art. 1, comma 5, D.Lgs. 14.11.2016, n. 223 con decorrenza dal 13.12.2016.
(6) Il presente comma prima sostituto dall’art. 2, D.lgs. 04.08.1999, n. 333 (G.U. 28.09.1999 n. 228), è stato poi così modificato prima dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16.11.2015, n. 181 con decorrenza dal 16.11.2015 ed applicazione alle  procedure  di  amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa avviate successivamente alla data di decorrenza, salvo quanto previsto dall’art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del citato decreto, e poi dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 08.11.2021, n. 182 con decorrenza dal 30.11.2021.
(7) Il presente comma prima sostituto dall’art. 2, D.lgs. 04.08.1999, n. 333 (G.U. 28.09.1999 n. 228), è stato poi così modificato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 08.11.2021, n. 182 con decorrenza dal 30.11.2021.
(8) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 05.11.2021, n. 201 con decorrenza dal 02.12.2021.
(9) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 23, comma 1, lett. a), L. 23.12.2021, n. 238 con decorrenza dal 01.02.2022.

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