Art. 69 vicies – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Poteri di accertamento e flussi informativi

Art. 69 vicies - testo unico bancario

(1)1. Quando sia accertata l’esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all’articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l’aggiornamento del piano di risoluzione, l’eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità di risoluzione. 

Art. 69 vicies - Testo unico bancario

(1)1. Quando sia accertata l’esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all’articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l’aggiornamento del piano di risoluzione, l’eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità di risoluzione. 

Note

(1) Il presente articolo e la Sezione cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 16.11.2015, n. 181 con decorrenza dal 16.11.2015

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