Art. 69 septiesdecies – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Norme applicabili e disposizioni di attuazione

Art. 69 septiesdecies - testo unico bancario

(1)1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza.
2. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE. 

Art. 69 septiesdecies - Testo unico bancario

(1)1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza.
2. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE. 

Note

(1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16.11.2015, n. 181 con decorrenza dal 16.11.2015

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