Art. 69 octies – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Misure attuative dei piani di risanamento

Art. 69 octies - testo unico bancario

(1)1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.

Art. 69 octies - Testo unico bancario

(1)1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.

Note

(1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16.11.2015, n. 181 con decorrenza dal 16.11.2015

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