(1)1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d’Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla società capogruppo di un gruppo bancario di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.
2. La Banca d’Italia, nell’esercizio del potere di cui al comma 1 può:
a) richiedere l’aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
b) fissare un termine per l’attuazione del piano e l’eliminazione delle cause che formano presupposto dell’intervento precoce.