Art. 68 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Vigilanza ispettiva

Art. 68 - testo unico bancario

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. (3)
2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competentidi uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. (1)
3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell’articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità. (2)

Art. 68 - Testo unico bancario

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. (3)
2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competentidi uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. (1)
3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell’articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità. (2)

Note

(1) Il presente comma prima sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 04.08.1999, n. 342 (G.U. 04.10.1999, n. 233), con decorrenza 19.10.1999, è stato poi così modificato dall’art. 1, comma 9, D.Lgs. 16.11.2015, n. 181 con decorrenza dal 16.11.2015
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 27.12.2006, n. 297, con decorrenza dal 27.12.2006
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 29, D.Lgs. 12.05.2015, n. 72 con decorrenza dal 27.06.2015.

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