(1)1. La Banca d’Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all’articolo 56, decadenza di cui all’articolo 26 e autorizzazione di cui all’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.