Art. 48 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Credito su pegno

Art. 48 - testo unico bancario

(1)1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia.

Art. 48 - Testo unico bancario

(1)1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 04.08.1999, n. 342 (G.U. 04.10.1999, n. 233), con decorrenza 19.10.1999.

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