Art. 29 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Norme generali

Art. 29 - testo unico bancario

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
2-bis. L’attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.
[3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.] (1)
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 29 - Testo unico bancario

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
2-bis. L’attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.
[3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.] (1)
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Note

(1) Il presente comma, così sostituito dall’art. 42, D.Lgs. 28.12.2004, n. 310 con decorrenza dal 14.01.2005, è stato abrogato dall’art. 1, D.L. 24.01.2015, n. 3, con decorrenza dal 25.01.2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2015, n. 33 con decorrenza dal 26.03.2015.

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