Art. 162 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Entrata in vigore

Art. 162 - testo unico bancario

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore l’1 gennaio 1994.

Art. 162 - Testo unico bancario

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore l’1 gennaio 1994.

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