Art. 160 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari

Art. 160 - testo unico bancario

ARTICOLO ABROGATO [1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1 della legge 17 maggio 1991, n. 157 quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonchè la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.]

Art. 160 - Testo unico bancario

ARTICOLO ABROGATO [1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1 della legge 17 maggio 1991, n. 157 quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonchè la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.]

Note

Il presente articolo è stato abrogato, a partire dal 01.07.1998, dall’art. 211 del D.Lgs. 24.02.98, n. 58

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