(1)1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecento quaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (2)
[3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.] (3)
4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e’ trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto. (2)