Art. 145 bis – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Procedure contenziose

Art. 145 bis - testo unico bancario

(1)1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecento quaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (2)
[3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.] (3)
4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e’ trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto. (2)

Art. 145 bis - Testo unico bancario

(1)1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecento quaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (2)
[3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.] (3)
4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e’ trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto. (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 8 D.Lgs. 13.08.2010, n. 141 così come modificato dall’art. 4 D.Lgs. 14.12.2010, n. 218 con decorrenza dal 19.09.2010.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’all.4, art. 3, D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 così come modificato dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 15.11.2011, n. 195
(3) Il presente comma è stato abrogato dall’all.4, art. 4, D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 così come modificato dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 15.11.2011, n. 195

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