Art. 144 septies – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU

Art. 144 septies - testo unico bancario

(1)1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.
2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d’Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o più delle seguenti condizioni:
a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell’Unione europea direttamente applicabili;
b) la sanzione è diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;
c) la sanzione ha natura non pecuniaria.
3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.
4. La Banca d’Italia può chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.
5. L’applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE è riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea. 

Art. 144 septies - Testo unico bancario

(1)1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.
2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d’Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o più delle seguenti condizioni:
a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell’Unione europea direttamente applicabili;
b) la sanzione è diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;
c) la sanzione ha natura non pecuniaria.
3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall’articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.
4. La Banca d’Italia può chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.
5. L’applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE è riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea. 

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 24, D.Lgs. 14.11.2016, n. 223

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