Art. 142 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione

Art. 142 - testo unico bancario

ARTICOLO ABROGATO [1. L’omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’art. 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.]

Art. 142 - Testo unico bancario

ARTICOLO ABROGATO [1. L’omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’art. 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.]

Note

Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 64 del D.Lgs. 23.07.1996, n. 415.

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