Art. 134 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria

Art. 134 - testo unico bancario

ARTICOLO ABROGATO [1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.]

Art. 134 - Testo unico bancario

ARTICOLO ABROGATO [1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.]

Note

Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002.

Istituti giuridici

Novità giuridiche