Art. 131 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Abusiva attività bancaria

Art. 131 - testo unico bancario

1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione all’art. 11 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Art. 131 - Testo unico bancario

1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione all’art. 11 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

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