Art. 128 quaterdecies – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Ristrutturazione dei crediti

Art. 128 quaterdecies - testo unico bancario

(1)1. Per l’attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.

Art. 128 quaterdecies - Testo unico bancario

(1)1. Per l’attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.

Note

(1) Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 11 D.Lgs. 13.08.2010, n. 141 così come modificato dall’art. 8 D.Lgs. 14.12.2010, n. 218

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