ARTICOLO ABROGATO [1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta dell’utilizzatore se esse, rispetto a quanto previsto nel contratto quadro, sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Le spese sono proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.]