(1)1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell’attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente Capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal dai Capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal Capo II-bis.