Art. 115 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Ambito di applicazione

Art. 115 - testo unico bancario

(1)1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell’attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente Capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal dai Capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal Capo II-bis.

Art. 115 - Testo unico bancario

(1)1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell’attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente Capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal dai Capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal Capo II-bis.

Note

La rubrica del Titolo cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall’art. 4 D.Lgs. 13.08.2010, n. 141 con decorrenza dal 19.09.2010.

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 34 D.Lgs. 27.01.2010, n. 11 con decorrenza dal 01.03.2010, è stato poi così sostituito dall’art. 4 D.Lgs. 13.08.2010, n. 141 con decorrenza dal 19.09.2010.

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