Art. 114 quinquiesdecies – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Scambio di informazioni

Art. 114 quinquiesdecies - testo unico bancario

(1)1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Art. 114 quinquiesdecies - Testo unico bancario

(1)1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 33 D.Lgs. 27.01.2010, n. 11 (G.U. 13.02.2010, n. 36 – S.O. n. 29) con decorrenza dal 01.03.2010.

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