Art. 105 – Testo unico bancario

(D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - aggiornato alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)

Gruppi e società non iscritti all'albo

Art. 105 - testo unico bancario

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo previsto dall’art. 64.

Art. 105 - Testo unico bancario

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo previsto dall’art. 64.

Note

La rubrica del presente Titolo è stata così modificata dall’art. 1, comma 10, D.Lgs. 16.11.2015, n. 181 con decorrenza dal 16.11.2015

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