Art. 7 – Statuto del contribuente

(D.L. 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)

Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 7 - statuto del contribuente

1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
2. Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l’ufficio presso il quale é possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali é possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui é possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 7 - Statuto del contribuente

1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
2. Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l’ufficio presso il quale é possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali é possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui é possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Massime

In tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell’onere motivazionale dell’avviso di liquidazione ex art. 7 st.contr., l’allegazione materiale dell’atto giudiziario assoggettato ad imposizione – che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenza legale, anche la disponibilità documentale – è necessaria tutte le volte in cui l’avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovato nell’incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltro l’avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purchè sia garantita in ogni caso l’agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell’imposta liquidata. Cassazione Civile, Sez. VI Tri., ordinanza n. 9344 del 7 aprile 2021 (cass. civ. n. 9344/2021)

In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo. Cassazione Civile, Sez. Tri., ordinanza n. 14723 del 10 luglio 2020 (cass. civ. n. 14723/2020)

In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a una conciliazione giudiziale deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dell’articolo applicato, sulla cui base è avanzata la pretesa impositiva, e l’aliquota dell’imposta, ma non deve necessariamente recare, in allegato, il relativo verbale, rispondendo l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 St. contr. all’esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o, a maggior ragione, redatti. Cassazione Civile, Sez. Tri., ordinanza n. 13402 del 1 luglio 2020 (cass. civ. n. 13402/2020)

In tema di ICI, l’avviso di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, deve indicare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere ricondotta, con specifico riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992. Cassazione Civile, Sez. Tri., sentenza n. 2555 del 30 gennaio 2019 (cass. civ. n. 2555/2019)

In tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. Cassazione Civile, Sez. Tri., sentenza n. 30052 del 21 novembre 2018 (cass. civ. n. 30052/2018)

L’obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall’art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un’effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.(Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l’omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all’atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento). Cassazione Civile, Sez. Tri., sentenza n. 11052 del 9 maggio 2018 (cass. civ. n. 11052/2018)

In tema di agevolazioni fiscali, l’obbligo di idonea e completa motivazione dell’atto di revoca, previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, è volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione, sicché l’Ufficio accertatore non può integrare il contenuto della detta motivazione in corso di causa. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con il quale erano state revocate le agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell’art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, in quanto nello stesso era solo indicato, quale motivo della revoca, che l’area oggetto della compravendita, al momento dell’acquisto, non era compresa in un piano urbanistico particolareggiato, e solo nel corso del giudizio per l’annullamento del suddetto atto impositivo, l’Amministrazione finanziaria aveva integrato la motivazione, deducendo l’insussistenza dei presupposti del regime agevolativo, in ragione dell’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione del terreno). Cassazione Civile, Sez. Tri., sentenza n. 2382 del 31 gennaio 2018 (cass. civ. n. 2382/2018)

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