Art. 16 – Statuto dei lavoratori

(L. 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà  sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)

Trattamenti economici collettivi discriminatori

Art. 16 - statuto dei lavoratori

1. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. 15.
2. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti e` stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di 1 anno.(1)

Art. 16 - Statuto dei lavoratori

1. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. 15.
2. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti e` stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di 1 anno.(1)

Note

(1) L’ufficio del pretore è stato soppresso dal D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 e le relative funzioni sono state trasferite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.

Massime

In tema di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori assenti per infermità, i compensi stabiliti dal D.M. 15 luglio 1986, emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Sanità, ai sensi dell’art. 5, tredicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983 riguardano (senza che in contrario siano invocabili gli artt. 15 e 16 della legge n. 300 del 1970 o gli artt. 3 e 36 Cost.) solo le visite mediche eseguite dai medici incaricati dall’I.N.P.S. e non anche le visite effettuate dai medici incaricati dalle unità sanitarie locali (ai quali le tariffe da esso previste non sono applicabili in mancanza di atti amministrativi che richiamino il decreto anzidetto), atteso che tale decreto – secondo la previsione del citato comma tredicesimo (divenuto quattordicesimo con la legge di conversione) – è stato emanato nell’esercizio di un potere regolarmente legislativamente conferito per disciplinare il servizio di controllo gestito dall’INPS, non quello facente capo alle unità sanitarie locali. Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenza n. 2703 del 5 marzo 1993 (cass. civ. n. 2703/1993)

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