Profili giuridici dello smart contract

Articolo a cura della Dott.ssa Muscas Elena

Smart contract

1. Introduzione

Blockchain, smart contract, NFT e Distributed Ledger sono solo alcune delle parole che in questo periodo si affacciano con frequenza nei social network, nei nostri discorsi quotidiani e negli articoli delle maggiori testate nazionali. Un tempo relegata esclusivamente al mondo dell’hacking e nelle conversazioni dei più esperti di computer, la tecnologia blockchain è attualmente ancora agli albori e potenzialmente ricca di opportunità, tra le quali non si può non citare la possibilità di semplificare la macchina burocratica e il sistema normativo. Non è un fenomeno dal quale si può prescindere in quanto esistente -quindi produttivo di effettivi- e come tale va regolamentato.
Nel silenzio della normativa, il breve scritto che segue tenterà di analizzare, previa disamina dei requisiti del contratto ai sensi del Codice Civile, lo strumento dello smart contract e la sua possibile assimilazione al medesimo.

2. Il Contratto nel Codice Civile

Per il Codice Civile, ai sensi dell’art. 1321, il contratto è un accordo tra due o più parti finalizzato a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
L’art. 1325 c.c. detta i requisiti minimi necessari del contratto, che si sostanziano in: accordo tra le parti, causa, oggetto, forma se prescritta dalla legge.
Per “accordo” si deve intendere un incontro di volontà tra due o più soggetti con la finalità di creare determinati effetti giuridici. L’accordo può essere tacito qualora la volontà di concludere il contratto sia manifestata dal mero comportamento concludente delle parti ovvero espresso, ossia manifestato attraverso una specifica dichiarazione scritta o orale.
Quanto alla “causa” si rileva la mancanza, come spesso accade, di una definizione certa dettata dal legislatore. Generalmente si sostiene che il contratto sia valido qualora la causa sia “lecita”, anche in questo caso senza dare una specifica nozione. La causa è il limite all’autonomia privata nel nostro ordinamento, in quanto ha come scopo quello di evitare che l’autonomia privata determini effetti giuridici contra legem. Potrebbe, altrimenti, essere definita come la finalità pratica che i contraenti intendono perseguire con la stipula del contratto. Bisogna, in aggiunta, tenere presente che mentre «per i contratti tipici, che sono quelli disciplinati specificatamente dal legislatore (compravendita, locazione, mandato, ecc.), l’esistenza e la liceità della “causa”, ossia della giustificazione dell’accordo, di una sua funzione che lo rende meritevole di tutela giuridica, è già valutata positivamente, in linea di principio, dalla legge; [anche se] resta da valutare se anche in concreto il singolo accordo sia meritevole di approvazione»[…] «per i contratti atipici o innominati, che sono quelli che la pratica pone in essere pur in assenza di uno schema legislativo (art. 1322 c.c.), la valutazione deve riguardare non solo il contenuto in concreto dell’accordo, ma pure lo stesso schema generico della pattuizione»(1).
La questione attinente all’oggetto non si discosta da quanto detto poc’anzi con riferimento alla causa. Pur tenendo presente che l’art. 1346 c.c. richiede che il medesimo sia possibile, lecito, determinato o determinabile, il legislatore non detta una nozione di “oggetto”. Secondo una prima accezione, l’oggetto è da intendersi come il bene dedotto nel contratto, secondo un’altra accezione è invece da intendersi come la prestazione dedotta.
Infine, l’ultimo requisito richiesto dall’art. 1325 c.c. è la forma, qualora prescritta dalla legge. La regola generale è, quindi, la libertà delle forme, ossia la possibilità, per le parti, di stipulare il contratto anche -per assurdo- con una stretta di mano. La forma si sostanzia, quindi, come limite all’autonomia privata e si deve distinguere tra forma ad substantiam e forma ad probationem. L’art. 1350 c.c., rubricato “Atti che devono farsi per iscritto”, elenca i contratti che devono essere stipulati tramite atto pubblico o tramite scrittura privata a pena di nullità, quindi quelli per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam. Le finalità sottese a tale requisito sono principalmente da rinvenirsi nella necessità di rendere chiaro e insindacabile l’atto e il conseguente effetto giuridico, sia a tutela delle parti contraenti che a tutela dei terzi. Al contrario, la forma scritta ad probationem non influisce sulla validità dell’atto, ma è il mezzo necessario affinché si possa provare l’esistenza dello stesso.

3. Definizione di smart contract

La prima teorizzazione dello smart contract si deve a Nick Szabo che nel 1994 affermò «a smart contract is a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions (such as payment terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic goals include lowering fraud loss, arbitration and enforcement costs, and other transaction costs»(2).
Lo smart contract è strettamente collegato al sistema Blockchain(3). La prima messa in opera dello smart contract si deve alla Blockchain di Ethereum, il cui fondatore, Vitalik Buterin, affermò «a smart contract is a mechanism involving digital assets and two or more parties, where some or all of the parties put assets in, and assets are automatically redistributed among those parties according to a formula based in certain data that is not known at the time the contract is initiated»(4). Lo smart contract, così definito, è quindi un “semplice” script o programma che stabilisce che al verificarsi di una determinata condizione se ne verifica un’altra secondo l’algoritmo “if/ then”.
Tale idea è stata, di seguito, richiamata dal nostro legislatore che nel 2018, con il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 -comunemente conosciuto come “Decreto Semplificazioni”- recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”(5), riporta come segue «si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Ad oggi le linee guida non sono ancora state emanate. Non genera particolare stupore la mancata predisposizione delle linee guida che, tuttavia, lascia aperta la questione della possibile assimilazione a un contratto.

4. Lo smart contract è un contratto?

È altamente difficile tentare di assimilare il sistema dello smart contract alla nozione di contratto ex art. 1322 c.c., anche qualora si voglia provare a ricondurlo alla categoria dei contratti atipici. Come si è evidenziato poc’anzi si tratta di un mero codice che, una volta avviato, si esegue in maniera automatica. Non è quindi scritto in “linguaggio umano”, ma informatico: è quindi alquanto rischioso il tentativo di ricondurre un codice informativo a una forma scritta in senso civilistico, in particolar modo quando questa sia richiesta ad substantiam.
Non si può ovviamente tacere il fatto che potrebbe essere nulla la causa, soprattutto questa potrebbe essere illecita. Bisogna, per giunta, sottolineare che anche qualora lo smart contract avesse una causa illecita e quindi fosse nullo ex art. 1418 c.c. (si pensi, ad esempio, al caso in cui vi sia un furto di dati e venga richiesto un riscatto in criptovalute attraverso smart contract), sarebbe in ogni caso perfettamente “valido” e operativo per la piattaforma ove è collocato. Medesimo ragionamento potrebbe essere seguito con riferimento all’oggetto.
Non dovrebbe porre problemi, ulteriori a quelli “classici” già previsti dalla normativa, il requisito dell’accordo tra le parti.
Si vuole, in questa sede, richiamare quanto accennato con riferimento all’algoritmo “if/then”, che potrebbe far pensare alla figura della condizione, ossia l’elemento accessorio del contratto disciplinato dell’art. 1353 c.c. come un avvenimento futuro e incerto al quale le parti decidono di subordinare l’efficacia del contratto e/o di una pattuizione del medesimo. Tale meccanismo non inficia in alcun modo l’accordo tra le parti che, si presume, siano consce dell’algoritmo in esame, essendo esso stesso la base dello smart contract.
Lo smart contract potrebbe essere considerato come «uno strumento di esercizio dell’attività negoziale, che le parti possono utilizzare in via esclusiva o unitamente alle altre note modalità di negoziazione (di persona o a distanza, anche eventualmente usando mezzi telematici), conclusione (con scambio contestuale o differito di proposta o accettazione, mediante firma in presenza o trasmessa) o esecuzione (diretta o tramite intermediari) di un contratto»(6).

5. Possibili applicazioni

Alla luce di quanto riportato poc’anzi e data la ben nota impossibilità del legislatore di adeguarsi alle novità prima che vengano in essere problematiche che richiedano l’intervento della giurisprudenza, si potrebbe pensare di relegare lo smart contract a metodo di esecuzione del contratto. Nulla vieta, infatti, che le parti demandino l’esecuzione del contratto allo smart contract. Così facendo si potrebbero delegare allo smart contract le ipotesi di risarcimento del danno, ad esempio, nel caso di ritardo di un aereo, rendendo di conseguenza più certo e immediato il meccanismo per i consumatori. Si potrebbe, in aggiunta, azzardare l’ipotesi di riformare i contratti di assicurazione: l’assicurato corrisponde i canoni mensili allo smart contract e, al verificarsi dell’evento che ha portato alla stipula dell’assicurazione -si pensi all’evento come un sinistro stradale- l’assicurazione corrisponderà quanto pattuito. In tali ipotesi si soddisferebbe anche la teoria dell’algoritmo “if/then” come condizione futura e incerta.
Più problematica sarebbe invece l’eventualità di stipulare un contratto di trasferimento di proprietà di immobili secondo le forme previste dall’art. 1350 c.c. Bisogna ricordare che tale tipologia di contratto prevede che il passaggio di proprietà dell’immobile avvenga con la manifestazione del consenso delle parti, quindi non si avrebbe la necessità di ricorrere allo smart contract. Tuttavia, si potrebbe ricorrere al medesimo qualora le parti stipulassero dal notaio un preliminare di contratto e ivi decidessero di stipulare il definitivo tramite smart contract.
Maggiore utilità, in aggiunta, potrebbe rinvenirsi nell’utilizzo dello smart contract in correlazione all’istituto della vendita con riserva di proprietà, ossia il contratto per effetto del quale la proprietà del bene oggetto del medesimo rimane in capo all’alienante finché il prezzo non è interamente corrisposto dall’acquirente, il quale potrà godere del bene sin dalla stipula. In tal caso, infatti, l’acquirente andrebbe a corrispondere le rate allo smart contract e, al raggiungimento della somma pattuita, il medesimo genererebbe l’atto di proprietà.
Da ultimo si vuole evidenziare come lo smart contract, grazie alla sua immutabilità, sarebbe lo strumento maggiormente atto ad assolvere al requisito della forma qualora sia richiesta esclusivamente ad probationem. Infatti, la circostanza che esso sia inserito all’interno di registri immutabili e trasparenti risolverebbe l’eventuale problema della perdita del medesimo, in quanto non vi sarebbe la possibilità di smarrirlo, modificarlo e verrebbe meno la necessità di una prova per testimoni.
In conclusione, è lampante che, pur con le dovute cautele, lo smart contract possa essere uno strumento utile e capace di dotare i rapporti tra i privati, non solo tra di loro ma anche con l’amministrazione, di una certezza, una celerità e una trasparenza che non potrebbe essere garantita da alcun altro strumento.

smart contract

1. Introduzione

Blockchain, smart contract, NFT e Distributed Ledger sono solo alcune delle parole che in questo periodo si affacciano con frequenza nei social network, nei nostri discorsi quotidiani e negli articoli delle maggiori testate nazionali. Un tempo relegata esclusivamente al mondo dell’hacking e nelle conversazioni dei più esperti di computer, la tecnologia blockchain è attualmente ancora agli albori e potenzialmente ricca di opportunità, tra le quali non si può non citare la possibilità di semplificare la macchina burocratica e il sistema normativo. Non è un fenomeno dal quale si può prescindere in quanto esistente -quindi produttivo di effettivi- e come tale va regolamentato.
Nel silenzio della normativa, il breve scritto che segue tenterà di analizzare, previa disamina dei requisiti del contratto ai sensi del Codice Civile, lo strumento dello smart contract e la sua possibile assimilazione al medesimo.

2. Il Contratto nel Codice Civile

Per il Codice Civile, ai sensi dell’art. 1321, il contratto è un accordo tra due o più parti finalizzato a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
L’art. 1325 c.c. detta i requisiti minimi necessari del contratto, che si sostanziano in: accordo tra le parti, causa, oggetto, forma se prescritta dalla legge.
Per “accordo” si deve intendere un incontro di volontà tra due o più soggetti con la finalità di creare determinati effetti giuridici. L’accordo può essere tacito qualora la volontà di concludere il contratto sia manifestata dal mero comportamento concludente delle parti ovvero espresso, ossia manifestato attraverso una specifica dichiarazione scritta o orale.
Quanto alla “causa” si rileva la mancanza, come spesso accade, di una definizione certa dettata dal legislatore. Generalmente si sostiene che il contratto sia valido qualora la causa sia “lecita”, anche in questo caso senza dare una specifica nozione. La causa è il limite all’autonomia privata nel nostro ordinamento, in quanto ha come scopo quello di evitare che l’autonomia privata determini effetti giuridici contra legem. Potrebbe, altrimenti, essere definita come la finalità pratica che i contraenti intendono perseguire con la stipula del contratto. Bisogna, in aggiunta, tenere presente che mentre «per i contratti tipici, che sono quelli disciplinati specificatamente dal legislatore (compravendita, locazione, mandato, ecc.), l’esistenza e la liceità della “causa”, ossia della giustificazione dell’accordo, di una sua funzione che lo rende meritevole di tutela giuridica, è già valutata positivamente, in linea di principio, dalla legge; [anche se] resta da valutare se anche in concreto il singolo accordo sia meritevole di approvazione»[…] «per i contratti atipici o innominati, che sono quelli che la pratica pone in essere pur in assenza di uno schema legislativo (art. 1322 c.c.), la valutazione deve riguardare non solo il contenuto in concreto dell’accordo, ma pure lo stesso schema generico della pattuizione»(1).
La questione attinente all’oggetto non si discosta da quanto detto poc’anzi con riferimento alla causa. Pur tenendo presente che l’art. 1346 c.c. richiede che il medesimo sia possibile, lecito, determinato o determinabile, il legislatore non detta una nozione di “oggetto”. Secondo una prima accezione, l’oggetto è da intendersi come il bene dedotto nel contratto, secondo un’altra accezione è invece da intendersi come la prestazione dedotta.
Infine, l’ultimo requisito richiesto dall’art. 1325 c.c. è la forma, qualora prescritta dalla legge. La regola generale è, quindi, la libertà delle forme, ossia la possibilità, per le parti, di stipulare il contratto anche -per assurdo- con una stretta di mano. La forma si sostanzia, quindi, come limite all’autonomia privata e si deve distinguere tra forma ad substantiam e forma ad probationem. L’art. 1350 c.c., rubricato “Atti che devono farsi per iscritto”, elenca i contratti che devono essere stipulati tramite atto pubblico o tramite scrittura privata a pena di nullità, quindi quelli per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam. Le finalità sottese a tale requisito sono principalmente da rinvenirsi nella necessità di rendere chiaro e insindacabile l’atto e il conseguente effetto giuridico, sia a tutela delle parti contraenti che a tutela dei terzi. Al contrario, la forma scritta ad probationem non influisce sulla validità dell’atto, ma è il mezzo necessario affinché si possa provare l’esistenza dello stesso.

3. Definizione di smart contract

La prima teorizzazione dello smart contract si deve a Nick Szabo che nel 1994 affermò «a smart contract is a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions (such as payment terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic goals include lowering fraud loss, arbitration and enforcement costs, and other transaction costs»(2).
Lo smart contract è strettamente collegato al sistema Blockchain(3). La prima messa in opera dello smart contract si deve alla Blockchain di Ethereum, il cui fondatore, Vitalik Buterin, affermò «a smart contract is a mechanism involving digital assets and two or more parties, where some or all of the parties put assets in, and assets are automatically redistributed among those parties according to a formula based in certain data that is not known at the time the contract is initiated»(4). Lo smart contract, così definito, è quindi un “semplice” script o programma che stabilisce che al verificarsi di una determinata condizione se ne verifica un’altra secondo l’algoritmo “if/ then”.
Tale idea è stata, di seguito, richiamata dal nostro legislatore che nel 2018, con il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 -comunemente conosciuto come “Decreto Semplificazioni”- recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”(5), riporta come segue «si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Ad oggi le linee guida non sono ancora state emanate. Non genera particolare stupore la mancata predisposizione delle linee guida che, tuttavia, lascia aperta la questione della possibile assimilazione a un contratto.

4. Lo smart contract è un contratto?

È altamente difficile tentare di assimilare il sistema dello smart contract alla nozione di contratto ex art. 1322 c.c., anche qualora si voglia provare a ricondurlo alla categoria dei contratti atipici. Come si è evidenziato poc’anzi si tratta di un mero codice che, una volta avviato, si esegue in maniera automatica. Non è quindi scritto in “linguaggio umano”, ma informatico: è quindi alquanto rischioso il tentativo di ricondurre un codice informativo a una forma scritta in senso civilistico, in particolar modo quando questa sia richiesta ad substantiam.
Non si può ovviamente tacere il fatto che potrebbe essere nulla la causa, soprattutto questa potrebbe essere illecita. Bisogna, per giunta, sottolineare che anche qualora lo smart contract avesse una causa illecita e quindi fosse nullo ex art. 1418 c.c. (si pensi, ad esempio, al caso in cui vi sia un furto di dati e venga richiesto un riscatto in criptovalute attraverso smart contract), sarebbe in ogni caso perfettamente “valido” e operativo per la piattaforma ove è collocato. Medesimo ragionamento potrebbe essere seguito con riferimento all’oggetto.
Non dovrebbe porre problemi, ulteriori a quelli “classici” già previsti dalla normativa, il requisito dell’accordo tra le parti.
Si vuole, in questa sede, richiamare quanto accennato con riferimento all’algoritmo “if/then”, che potrebbe far pensare alla figura della condizione, ossia l’elemento accessorio del contratto disciplinato dell’art. 1353 c.c. come un avvenimento futuro e incerto al quale le parti decidono di subordinare l’efficacia del contratto e/o di una pattuizione del medesimo. Tale meccanismo non inficia in alcun modo l’accordo tra le parti che, si presume, siano consce dell’algoritmo in esame, essendo esso stesso la base dello smart contract.
Lo smart contract potrebbe essere considerato come «uno strumento di esercizio dell’attività negoziale, che le parti possono utilizzare in via esclusiva o unitamente alle altre note modalità di negoziazione (di persona o a distanza, anche eventualmente usando mezzi telematici), conclusione (con scambio contestuale o differito di proposta o accettazione, mediante firma in presenza o trasmessa) o esecuzione (diretta o tramite intermediari) di un contratto»(6).

5. Possibili applicazioni

Alla luce di quanto riportato poc’anzi e data la ben nota impossibilità del legislatore di adeguarsi alle novità prima che vengano in essere problematiche che richiedano l’intervento della giurisprudenza, si potrebbe pensare di relegare lo smart contract a metodo di esecuzione del contratto. Nulla vieta, infatti, che le parti demandino l’esecuzione del contratto allo smart contract. Così facendo si potrebbero delegare allo smart contract le ipotesi di risarcimento del danno, ad esempio, nel caso di ritardo di un aereo, rendendo di conseguenza più certo e immediato il meccanismo per i consumatori. Si potrebbe, in aggiunta, azzardare l’ipotesi di riformare i contratti di assicurazione: l’assicurato corrisponde i canoni mensili allo smart contract e, al verificarsi dell’evento che ha portato alla stipula dell’assicurazione -si pensi all’evento come un sinistro stradale- l’assicurazione corrisponderà quanto pattuito. In tali ipotesi si soddisferebbe anche la teoria dell’algoritmo “if/then” come condizione futura e incerta.
Più problematica sarebbe invece l’eventualità di stipulare un contratto di trasferimento di proprietà di immobili secondo le forme previste dall’art. 1350 c.c. Bisogna ricordare che tale tipologia di contratto prevede che il passaggio di proprietà dell’immobile avvenga con la manifestazione del consenso delle parti, quindi non si avrebbe la necessità di ricorrere allo smart contract. Tuttavia, si potrebbe ricorrere al medesimo qualora le parti stipulassero dal notaio un preliminare di contratto e ivi decidessero di stipulare il definitivo tramite smart contract.
Maggiore utilità, in aggiunta, potrebbe rinvenirsi nell’utilizzo dello smart contract in correlazione all’istituto della vendita con riserva di proprietà, ossia il contratto per effetto del quale la proprietà del bene oggetto del medesimo rimane in capo all’alienante finché il prezzo non è interamente corrisposto dall’acquirente, il quale potrà godere del bene sin dalla stipula. In tal caso, infatti, l’acquirente andrebbe a corrispondere le rate allo smart contract e, al raggiungimento della somma pattuita, il medesimo genererebbe l’atto di proprietà.
Da ultimo si vuole evidenziare come lo smart contract, grazie alla sua immutabilità, sarebbe lo strumento maggiormente atto ad assolvere al requisito della forma qualora sia richiesta esclusivamente ad probationem. Infatti, la circostanza che esso sia inserito all’interno di registri immutabili e trasparenti risolverebbe l’eventuale problema della perdita del medesimo, in quanto non vi sarebbe la possibilità di smarrirlo, modificarlo e verrebbe meno la necessità di una prova per testimoni.
In conclusione, è lampante che, pur con le dovute cautele, lo smart contract possa essere uno strumento utile e capace di dotare i rapporti tra i privati, non solo tra di loro ma anche con l’amministrazione, di una certezza, una celerità e una trasparenza che non potrebbe essere garantita da alcun altro strumento.

Note

(1) A. Torrente, P. Schlesinger “Manuale di Diritto Privato”, (a cura di F. Anelli, C. Granelli), pp. 597-598, Giuffrè Editore, 2015,
(2) https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
(3) Il tema della Blockchain, pur essendo preliminare alla comprensione dello smart contract, è eccessivamente complesso e la trattazione in questa sede causerebbe un’eccessiva dispersione. Si potrebbe quindi, senza avere alcuna pretesa di essere esaustivi, definire la Blockchain come un registro immutabile e condiviso, costituito da una serie di blocchi contenenti il medesimo, la cui finalità è quella di conservare e registrare le varie transazioni che si realizzano in quella determinata Blockchain. Le caratteristiche più importanti: decentralizzazione, trasparenza, sicurezza, immutabilità, consenso. La prima blockchain fu quella di Bitcoin. Qualora il lettore abbia piacere o interesse ad approfondire l’argomento, si rimanda, a mero titolo esemplificativo, al link di seguito. [https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/]
(4) http://www.lorberlaw.com/smart_contracts-the_new_code_on_the_block/
(5) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/14/18G00163/sg
(6) S. A. Cerrato, “Contratti tradizionale, diritto dei contratti e smart contract”, p. 282, in “Blockchain e Smart Contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche”, R. Battaglini, M. T. Giordano (a cura di), 2019, Giuffrè, Milano