“Chi prende, si vende”: profili giuridici del fenomeno “reselling”

Articolo a cura della Dott.ssa Zanibelli Elena

Reselling

1. Premessa

È da ormai diverso tempo che, nel mondo della moda, si è diffuso il fenomeno del reselling, attività che consiste nell’acquistare online un prodotto in serie limitata, al fine di rivenderlo a prezzo maggiorato [1]. Il motivo principale di tale diffusione è, senza dubbio, la soddisfazione nel trovare e possedere un determinato pezzo raro, ricercato per molto tempo, nonché la possibilità di speculare su beni ambìti e difficilmente reperibili in commercio, da parte di ogni consumatore che si approccia a questo mondo. Cavalcando la facoltà di libera entrata in questo business, la pratica del reselling è letteralmente esplosa, soprattutto nel settore delle sneakers [2], affermandosi pochi anni fa e senza mai dare cenni di arresto. Di fatto, trattasi di un fenomeno nato negli Stati Uniti e diffusosi in Europa, in particolar modo in Gran Bretagna, Francia e Italia ove, per il tramite di social e piattaforme online, ogni consumatore può diventare un potenziale reseller. Il mercato, dunque, risulta completamente digitalizzato, abbattendo ogni ostacolo e semplificando i processi di compravendita.
In particolare, tra le piattaforme web più conosciute vi è StockX, sito fondato nel 2016 da Josh Luber e da Dan Gilbert, in cui è possibile comprare e vendere prodotti come se fossero azioni in borsa, trattandosi – di fatto – del primo mercato azionario di beni di consumo al mondo [3]. Come si approfondirà in seguito, la piattaforma mette direttamente in contatto rivenditori e acquirenti con metodi autentici, trasparenti e anonimi, tipici della Borsa, permettendo di fare offerte con transazioni bid and ask in tempo reale [4]. Così, acquirenti e rivenditori sono in grado di vedere i prezzi dei prodotti in tempo reale e possono acquistare o vendere immediatamente al prezzo di listino più basso o fare un’offerta che può essere successivamente accettata [5].
Il presente elaborato, partendo dall’analisi fattuale del fenomeno, si propone di analizzarne gli aspetti giuridici più rilevanti, ad oggi ancora limitatamente approfonditi, in relazione ai soggetti coinvolti in questo fenomeno. Dunque, seguiranno riferimenti circa la titolarità del marchio aziendale, la qualifica dei redditi percepiti dal reseller, nonché le attività di controllo e di tutela rivolte a venditori e acquirenti, anche alla luce del recente procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della sopracitata StockX.

2. Le modalità di funzionamento e la titolarità del marchio

L’attività di reselling, in particolare se riferita alla compravendita di scarpe sportive di importanti marchi, coinvolge diverse figure. In primis, troviamo l’azienda titolare del marchio, la quale lancia il prodotto in prima vendita. Spesso, gli acquisti sono online per il tramite di specifiche applicazioni gratuite, per cui le scarpe vengono rilasciate tramite sorteggi casuali – la cosiddetta draw – ad un orario specifico (tendenzialmente le 9:00 del mattino in Italia). Dopo aver confermato l’ingresso alla draw della scarpa selezionata, il reseller riceverà una notifica nel caso in cui si dovesse aver vinto il paio.
Ruolo chiave del fenomeno in oggetto, quindi, è il reseller: colui che acquista il prodotto in fase di lancio per rivederlo ad un prezzo più alto di quello d’acquisto, generando un margine di guadagno. L’interlocutore del reseller è il buyer, ossia il compratore che è disposto a pagare il modello esclusivo in termini maggiorativi.
Pochi dubbi circa la titolarità del marchio per le aziende di sportswear: le facoltà esclusive relative alla proprietà industriale, ai sensi dell’art. 5 del Codice della Proprietà industriale, “si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo”. Una volta che i prodotti vengono lanciati nel mercato, anche attraverso i sorteggi di cui sopra, l’azienda titolare del marchio non può più esercitare opposizione all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in virtù del predominante pilastro unionale di libera concorrenza dei mercati [6].

3. Il regime giuridico e fiscale del reselling

Il reselling può – o meglio, deve – ricondursi alla definizione codicistica di compravendita, di cui all’art. 1470 del Codice civile, la quale specifica che l’istituto “ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Stante la necessaria ed essenziale pattuizione di un prezzo a favore del venditore, intrinseca nella compravendita, emerge, dunque, l’esigenza di qualificare i redditi percepiti dall’utente, professionista o occasionale, che ha offerto in vendita un dato prodotto.
L’attività di vendita di prodotti su internet si può legare a tre ipotesi distinte, alle quali corrispondono tre differenti conseguenze dal punto di vista fiscale, qualificabili in base alle concrete modalità di svolgimento delle attività di reselling.
Quando si procede ad una vendita del tutto episodica di un dato prodotto, questa non si configura né come attività abituale né di tipo commerciale; pertanto, non avrà alcuna rilevanza tributaria e sarà estranea a qualsiasi tipo di imposizione fiscale [7], a prescindere dalla misura del corrispettivo economico ottenuto dalla cessione del bene.
Diversa è la fattispecie di attività commerciale occasionale: è il caso in cui i redditi percepiti non siano abituali, bensì solo sporadici. Il reselling di beni, anche in questo caso, non è svolto in maniera sistematica, ma trattasi unicamente di un’attività che richiede un minimo di organizzazione [8].
Dunque, non sarà obbligatorio aprire la partiva IVA, in quanto questi verranno trattati come redditi diversi, a norma dell’art. 67 T.U. Imposte sui redditi, da dichiarare all’interno della dichiarazione dei redditi nell’apposito riquadro (quadro D). L’attività commerciale occasionale, anche se non rilevante ai fini di IRAP e IVA, sarà soggetta a tassazione con aliquota marginale IRPEF, con necessaria emissione di ricevuta non fiscale per ogni importo incassato.
L’aspetto fondamentale per rientrare in tale categoria è, dunque, il carattere del tutto occasionale della prestazione. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito parametri oggettivi per suddividere le vendite abituali da quelle occasionali, pertanto è importante ponderare adeguatamente la quantità e la frequenza dell’attività di reselling per verificare di rientrare in questa fattispecie [9].
Da ultimo, c’è da considerare il caso sempre più frequente in cui l’attività di reselling contribuisca alla nascita di vere e proprie attività lavorative. Quando la cessione di oggetti avviene in maniera abituale, continuativa ed in modo sistematico, infatti, essa produce un vero e proprio reddito d’impresa.
In ambito tributario, il legislatore italiano tende a dare una definizione di reddito d’impresa e imprenditore commerciale ben più ampia rispetto alla nozione civilistica di cui all’art. 2082 del Codice civile, che lo definisce come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi [10].
Il secondo comma dell’articolo 55 del T.U. Imposte sui redditi, invece, precisa che “sono considerati inoltre redditi d’impresa: a) tutti i redditi che derivano dall’esercizio di attività, seppur non rientranti nel dettato di cui all’articolo 2195 c.c., sono esercitate con una organizzazione d’impresa”. In altre parole, anche se l’attività di reselling non rientra tra quelle tipicamente elencate nell’art. 2195 del Codice civile, è da considerarsi comunque reddito d’impresa, basandosi su un criterio sostanziale quantitativo che consta del peso dell’organizzazione produttiva e della continuità e abitualità con cui si presta tale servizio.
Quanto detto si traduce nell’obbligo di apertura della partita IVA e di comunicazione di inizio attività al Registro imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Ai fini dell’apertura della partita IVA sarà altresì necessario individuare il codice ATECO più consono all’attività: dal momento che il reselling viene identificato come commercio elettronico indiretto (B2C), esso viene coniugato con il codice ATECO 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet” [11]. In caso di regime forfettario, se i redditi percepiti sono inferiori a € 65.000, la tassazione sarà nella misura pari a 15%; se superiori a € 65.000, questi saranno assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, nonché IVA e IRAP.

4. Le necessarie attività di monitoraggio

Una volta sciolte le questioni relative alla titolarità del marchio e al regime fiscale dei venditori, appare evidente che l’istituto del reselling risulti appartenere ad un contesto ancora poco discusso e pressoché nuovo per la giurisprudenza. Per questo, è importante approfondire quali siano ad oggi le attività esistenti di monitoraggio e di tutela dei vari soggetti coinvolti.
Uno dei pochi profili di controllo esistente è inserito nell’art. 13 del D.L. 34/2019, rubricato “Vendita di beni tramite piattaforme digitali”, il quale ha previsto l’obbligo, a carico dei marketplaces live, ossia dei soggetti passivi, come le piattaforme web che facilitano la vendita di beni a distanza, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, ogni trimestre, i flussi di vendita dei propri iscritti, premurandosi di fornire anche i dati anagrafici, il numero totale delle unità di vendita e l’ammontare totale dei prezzi dei beni venduti per ogni utente.
Tali dati verranno utilizzati per monitorare il volume delle vendite e per svolgere controlli incrociati tra quanto descritto nelle dichiarazioni dei redditi dei singoli e quanto dichiarato dai marketplaces, permettendo di segnalare le eventuali posizioni irregolari dei venditori.
Tuttavia, preme altresì rilevare che gli oneri di monitoraggio persistono solo nel momento in cui la compravendita si realizza. Nella fase precontrattuale del rapporto tra acquirente e venditore, infatti, la società titolare della piattaforma agisce in qualità di hosting provider “passivo” e non ha particolari obblighi di monitoraggio e controllo preventivo delle informazioni memorizzate dai terzi sulla piattaforma, inclusa l’identità e la qualifica professionale del venditore. Il riferimento normativo a cui agganciarsi per una qualificazione giuridica del regime di responsabilità è dato dal D.lgs. 70/2003, a sua volta attuativo della Direttiva 2000/31/CE (cosiddetta “Direttiva e-commerce”).
In particolare, è l’articolo 17 del D.lgs. 70/2003 a prevedere l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate e dell’obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Solo a valle della transazione tra le parti, la società intermediaria, titolare della piattaforma, inoltrerà le informazioni all’Agenzia delle Entrate ed effettuerà un controllo di qualità e autenticità del prodotto, in modo da tutelare gli acquirenti.
La mancanza di monitoraggio preventiva all’acquisto, tuttavia, è stata ritenuta lesiva, a norma del Codice del Consumo, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che di recente ha avviato un procedimento contestando una serie di presunte pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla piattaforma web StockX nell’ambito del proprio business. Nel dettaglio, le contestazioni afferiscono a presunte e distinte violazioni di alcune norme del Codice del Consumo, quali l’art. 20, 21, 22 e 49, proprio per l’assenza, nel corso del processo di acquisto, di qualsiasi indicazione circa l’identità del venditore, “circostanza che potrebbe indurre a considerare la piattaforma stessa quale controparte contrattuale del consumatore” [12].
A questo proposito, la società intermediaria StockX ha formulato una dichiarazione di impegni, a norma dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, al fine di rimuovere eventuali profili di illegittimità delle proprie condotte commerciali. StockX ha dunque assunto diversi impegni per la tutela di venditori e acquirenti iscritti alla piattaforma, tra cui la revisione dei propri Termini anche nella versione di lingua italiana, in un’ottica di maggiore chiarezza e trasparenza, e un controllo di qualità e autenticità dei prodotti. O, ancora, StockX ha proposto di farsi carico, verso gli acquirenti, delle responsabilità proprie dei venditori, con riguardo al diritto di recesso – art. 52 del Codice del Consumo – e alla garanzia legale dei servizi di post-vendita – art. 128 del Codice del Consumo – oltre a tanti altri obblighi di disclosure informativa.

5. Conclusioni

A conclusione del presente lavoro, emerge che il reselling risulti tanto affascinante quanto poco esplorato: seppur non si tratti di istituto giuridico nuovo, il rischio è di trovarsi in un ambito ancora troppo poco normato e disciplinato, quasi “auto-regolato” dagli utenti che ne fanno parte, che ha rivoluzionato il sistema di compravendita. Sarà interessante capire quali saranno i prossimi sviluppi e punti di svolta.

reselling

1. Premessa

È da ormai diverso tempo che, nel mondo della moda, si è diffuso il fenomeno del reselling, attività che consiste nell’acquistare online un prodotto in serie limitata, al fine di rivenderlo a prezzo maggiorato [1]. Il motivo principale di tale diffusione è, senza dubbio, la soddisfazione nel trovare e possedere un determinato pezzo raro, ricercato per molto tempo, nonché la possibilità di speculare su beni ambìti e difficilmente reperibili in commercio, da parte di ogni consumatore che si approccia a questo mondo. Cavalcando la facoltà di libera entrata in questo business, la pratica del reselling è letteralmente esplosa, soprattutto nel settore delle sneakers [2], affermandosi pochi anni fa e senza mai dare cenni di arresto. Di fatto, trattasi di un fenomeno nato negli Stati Uniti e diffusosi in Europa, in particolar modo in Gran Bretagna, Francia e Italia ove, per il tramite di social e piattaforme online, ogni consumatore può diventare un potenziale reseller. Il mercato, dunque, risulta completamente digitalizzato, abbattendo ogni ostacolo e semplificando i processi di compravendita.
In particolare, tra le piattaforme web più conosciute vi è StockX, sito fondato nel 2016 da Josh Luber e da Dan Gilbert, in cui è possibile comprare e vendere prodotti come se fossero azioni in borsa, trattandosi – di fatto – del primo mercato azionario di beni di consumo al mondo [3]. Come si approfondirà in seguito, la piattaforma mette direttamente in contatto rivenditori e acquirenti con metodi autentici, trasparenti e anonimi, tipici della Borsa, permettendo di fare offerte con transazioni bid and ask in tempo reale [4]. Così, acquirenti e rivenditori sono in grado di vedere i prezzi dei prodotti in tempo reale e possono acquistare o vendere immediatamente al prezzo di listino più basso o fare un’offerta che può essere successivamente accettata [5].
Il presente elaborato, partendo dall’analisi fattuale del fenomeno, si propone di analizzarne gli aspetti giuridici più rilevanti, ad oggi ancora limitatamente approfonditi, in relazione ai soggetti coinvolti in questo fenomeno. Dunque, seguiranno riferimenti circa la titolarità del marchio aziendale, la qualifica dei redditi percepiti dal reseller, nonché le attività di controllo e di tutela rivolte a venditori e acquirenti, anche alla luce del recente procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della sopracitata StockX.

2. Le modalità di funzionamento e la titolarità del marchio

L’attività di reselling, in particolare se riferita alla compravendita di scarpe sportive di importanti marchi, coinvolge diverse figure. In primis, troviamo l’azienda titolare del marchio, la quale lancia il prodotto in prima vendita. Spesso, gli acquisti sono online per il tramite di specifiche applicazioni gratuite, per cui le scarpe vengono rilasciate tramite sorteggi casuali – la cosiddetta draw – ad un orario specifico (tendenzialmente le 9:00 del mattino in Italia). Dopo aver confermato l’ingresso alla draw della scarpa selezionata, il reseller riceverà una notifica nel caso in cui si dovesse aver vinto il paio.
Ruolo chiave del fenomeno in oggetto, quindi, è il reseller: colui che acquista il prodotto in fase di lancio per rivederlo ad un prezzo più alto di quello d’acquisto, generando un margine di guadagno. L’interlocutore del reseller è il buyer, ossia il compratore che è disposto a pagare il modello esclusivo in termini maggiorativi.
Pochi dubbi circa la titolarità del marchio per le aziende di sportswear: le facoltà esclusive relative alla proprietà industriale, ai sensi dell’art. 5 del Codice della Proprietà industriale, “si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo”. Una volta che i prodotti vengono lanciati nel mercato, anche attraverso i sorteggi di cui sopra, l’azienda titolare del marchio non può più esercitare opposizione all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in virtù del predominante pilastro unionale di libera concorrenza dei mercati [6].

3. Il regime giuridico e fiscale del reselling

Il reselling può – o meglio, deve – ricondursi alla definizione codicistica di compravendita, di cui all’art. 1470 del Codice civile, la quale specifica che l’istituto “ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Stante la necessaria ed essenziale pattuizione di un prezzo a favore del venditore, intrinseca nella compravendita, emerge, dunque, l’esigenza di qualificare i redditi percepiti dall’utente, professionista o occasionale, che ha offerto in vendita un dato prodotto.
L’attività di vendita di prodotti su internet si può legare a tre ipotesi distinte, alle quali corrispondono tre differenti conseguenze dal punto di vista fiscale, qualificabili in base alle concrete modalità di svolgimento delle attività di reselling.
Quando si procede ad una vendita del tutto episodica di un dato prodotto, questa non si configura né come attività abituale né di tipo commerciale; pertanto, non avrà alcuna rilevanza tributaria e sarà estranea a qualsiasi tipo di imposizione fiscale [7], a prescindere dalla misura del corrispettivo economico ottenuto dalla cessione del bene.
Diversa è la fattispecie di attività commerciale occasionale: è il caso in cui i redditi percepiti non siano abituali, bensì solo sporadici. Il reselling di beni, anche in questo caso, non è svolto in maniera sistematica, ma trattasi unicamente di un’attività che richiede un minimo di organizzazione [8].
Dunque, non sarà obbligatorio aprire la partiva IVA, in quanto questi verranno trattati come redditi diversi, a norma dell’art. 67 T.U. Imposte sui redditi, da dichiarare all’interno della dichiarazione dei redditi nell’apposito riquadro (quadro D). L’attività commerciale occasionale, anche se non rilevante ai fini di IRAP e IVA, sarà soggetta a tassazione con aliquota marginale IRPEF, con necessaria emissione di ricevuta non fiscale per ogni importo incassato.
L’aspetto fondamentale per rientrare in tale categoria è, dunque, il carattere del tutto occasionale della prestazione. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito parametri oggettivi per suddividere le vendite abituali da quelle occasionali, pertanto è importante ponderare adeguatamente la quantità e la frequenza dell’attività di reselling per verificare di rientrare in questa fattispecie [9].
Da ultimo, c’è da considerare il caso sempre più frequente in cui l’attività di reselling contribuisca alla nascita di vere e proprie attività lavorative. Quando la cessione di oggetti avviene in maniera abituale, continuativa ed in modo sistematico, infatti, essa produce un vero e proprio reddito d’impresa.
In ambito tributario, il legislatore italiano tende a dare una definizione di reddito d’impresa e imprenditore commerciale ben più ampia rispetto alla nozione civilistica di cui all’art. 2082 del Codice civile, che lo definisce come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi [10].
Il secondo comma dell’articolo 55 del T.U. Imposte sui redditi, invece, precisa che “sono considerati inoltre redditi d’impresa: a) tutti i redditi che derivano dall’esercizio di attività, seppur non rientranti nel dettato di cui all’articolo 2195 c.c., sono esercitate con una organizzazione d’impresa”. In altre parole, anche se l’attività di reselling non rientra tra quelle tipicamente elencate nell’art. 2195 del Codice civile, è da considerarsi comunque reddito d’impresa, basandosi su un criterio sostanziale quantitativo che consta del peso dell’organizzazione produttiva e della continuità e abitualità con cui si presta tale servizio.
Quanto detto si traduce nell’obbligo di apertura della partita IVA e di comunicazione di inizio attività al Registro imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Ai fini dell’apertura della partita IVA sarà altresì necessario individuare il codice ATECO più consono all’attività: dal momento che il reselling viene identificato come commercio elettronico indiretto (B2C), esso viene coniugato con il codice ATECO 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet” [11]. In caso di regime forfettario, se i redditi percepiti sono inferiori a € 65.000, la tassazione sarà nella misura pari a 15%; se superiori a € 65.000, questi saranno assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, nonché IVA e IRAP.

4. Le necessarie attività di monitoraggio

Una volta sciolte le questioni relative alla titolarità del marchio e al regime fiscale dei venditori, appare evidente che l’istituto del reselling risulti appartenere ad un contesto ancora poco discusso e pressoché nuovo per la giurisprudenza. Per questo, è importante approfondire quali siano ad oggi le attività esistenti di monitoraggio e di tutela dei vari soggetti coinvolti.
Uno dei pochi profili di controllo esistente è inserito nell’art. 13 del D.L. 34/2019, rubricato “Vendita di beni tramite piattaforme digitali”, il quale ha previsto l’obbligo, a carico dei marketplaces live, ossia dei soggetti passivi, come le piattaforme web che facilitano la vendita di beni a distanza, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, ogni trimestre, i flussi di vendita dei propri iscritti, premurandosi di fornire anche i dati anagrafici, il numero totale delle unità di vendita e l’ammontare totale dei prezzi dei beni venduti per ogni utente.
Tali dati verranno utilizzati per monitorare il volume delle vendite e per svolgere controlli incrociati tra quanto descritto nelle dichiarazioni dei redditi dei singoli e quanto dichiarato dai marketplaces, permettendo di segnalare le eventuali posizioni irregolari dei venditori.
Tuttavia, preme altresì rilevare che gli oneri di monitoraggio persistono solo nel momento in cui la compravendita si realizza. Nella fase precontrattuale del rapporto tra acquirente e venditore, infatti, la società titolare della piattaforma agisce in qualità di hosting provider “passivo” e non ha particolari obblighi di monitoraggio e controllo preventivo delle informazioni memorizzate dai terzi sulla piattaforma, inclusa l’identità e la qualifica professionale del venditore. Il riferimento normativo a cui agganciarsi per una qualificazione giuridica del regime di responsabilità è dato dal D.lgs. 70/2003, a sua volta attuativo della Direttiva 2000/31/CE (cosiddetta “Direttiva e-commerce”).
In particolare, è l’articolo 17 del D.lgs. 70/2003 a prevedere l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate e dell’obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Solo a valle della transazione tra le parti, la società intermediaria, titolare della piattaforma, inoltrerà le informazioni all’Agenzia delle Entrate ed effettuerà un controllo di qualità e autenticità del prodotto, in modo da tutelare gli acquirenti.
La mancanza di monitoraggio preventiva all’acquisto, tuttavia, è stata ritenuta lesiva, a norma del Codice del Consumo, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che di recente ha avviato un procedimento contestando una serie di presunte pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla piattaforma web StockX nell’ambito del proprio business. Nel dettaglio, le contestazioni afferiscono a presunte e distinte violazioni di alcune norme del Codice del Consumo, quali l’art. 20, 21, 22 e 49, proprio per l’assenza, nel corso del processo di acquisto, di qualsiasi indicazione circa l’identità del venditore, “circostanza che potrebbe indurre a considerare la piattaforma stessa quale controparte contrattuale del consumatore” [12].
A questo proposito, la società intermediaria StockX ha formulato una dichiarazione di impegni, a norma dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, al fine di rimuovere eventuali profili di illegittimità delle proprie condotte commerciali. StockX ha dunque assunto diversi impegni per la tutela di venditori e acquirenti iscritti alla piattaforma, tra cui la revisione dei propri Termini anche nella versione di lingua italiana, in un’ottica di maggiore chiarezza e trasparenza, e un controllo di qualità e autenticità dei prodotti. O, ancora, StockX ha proposto di farsi carico, verso gli acquirenti, delle responsabilità proprie dei venditori, con riguardo al diritto di recesso – art. 52 del Codice del Consumo – e alla garanzia legale dei servizi di post-vendita – art. 128 del Codice del Consumo – oltre a tanti altri obblighi di disclosure informativa.

5. Conclusioni

A conclusione del presente lavoro, emerge che il reselling risulti tanto affascinante quanto poco esplorato: seppur non si tratti di istituto giuridico nuovo, il rischio è di trovarsi in un ambito ancora troppo poco normato e disciplinato, quasi “auto-regolato” dagli utenti che ne fanno parte, che ha rivoluzionato il sistema di compravendita. Sarà interessante capire quali saranno i prossimi sviluppi e punti di svolta.

Note

1 M. Casadei “Sneakers, gli investitori puntano sui resellers: StockX incassa 110 milioni”, 27 giugno 2019, su Sneakers, gli investitori puntano sui reseller: StockX incassa 110 milioni – Il Sole 24 ORE
2 La gamma di prodotti da acquistare è ampia e tra i brand di sportwear più popolari si ritrovano Adidas Yeezy e Nike Jordan, ma anche Supreme, BAPE, Palace e Kith.
3 L. Pierattini, “Arriva in Italia StockX, il mercato per comprare (e vendere) sneaker come in Borsa”, in GQ Italia, 1° febbraio 2019. Consultabile su: https://www.gqitalia.it/tech-auto/article/reselling-italia- sneaker-borse-stockx, il quale afferma che “si stima che il mercato della rivendita di sneakers da collezione valga più di 1,2 miliardi di dollari”.
4 Di frequente, specie sui quotidiani di economia e finanza compaiono spesso i termini bid e ask, fondamentali in Borsa e nel contesto del mercato finanziario: letteralmente “denaro e lettera”, vengono solitamente impiegati dagli investitori che desiderano acquistare o vendere titoli o prodotti finanziari. Bid: ugualmente detto “prezzo denaro” indica il prezzo massimo che un investitore è disposto a pagare per acquistare un titolo. Ask: ugualmente detto “prezzo lettera” indica invece il prezzo minimo che un investitore è disposto ad accettare qualora decida di vendere un titolo proprio, in www.economiafinanzaonline.it
5 L. Maci “Reselling, che cos’è e quali business sta generando la compravendita di sneakers”, 14 marzo 2022, consultabile su: Reselling, che cos’è e quali business sta generando la compravendita di sneakers – Economyup
6 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Codice della Proprietà industriale, l’unica possibilità per cui il titolare del marchio possa opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, è per la sussistenza di motivi legittimi, “in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo l’immissione in commercio”, a cui si associa il fenomeno del customizing, diverso e distante dal reselling. In merito al fenomeno del customizing, A. Carbonara “la realtà oltre la vendita: il reselling e la customization”, 15 maggio 2021, in La realtà oltre la vendita: il reselling e la customization – Ius in itinere
7   F.  Migliorini,  “Vendita  di  oggetti  online:  il  compenso  dev’essere  tassato?”,  30  gennaio  2021,  in https://fiscomania.com/vendita-di-oggetti-online/
8 Un esempio di organizzazione è la creazione di un profilo sulle piattaforme per vendere gli oggetti a prezzo maggiorato che consenta adeguata pubblicità o l’acquisto di adeguate custodie per le spedizioni. 9 P. Cumpostu “La tassazione del reselling”, 8 marzo 2021, in https://pietrocumpostu.com/fiscalita-delle- persone-fisiche/la-tassazione-del-reseller/
10 V. Fumarola “Acquisto della qualità di imprenditore”, 17 marzo 2021, in https://officeadvice.it/aree-di- diritto/acquisto-della-qualita-di-imprenditore/
11 https://www.codiciateco.com/sezioni/g-commercio-allingrosso-e-al-dettaglio-riparazione-di-autoveicoli-e-motocicli/47-commercio-al-dettaglio-escluso-quello-di-autoveicoli-e-di-motocicli/47-9-commercio-al-dettaglio-al-di-fuori-di-negozi-banchi-e-mercati/47-91-commercio-al-dettaglio-per- corrispondenza-o-attraverso-interne/47-91-1-commercio-al-dettaglio-di-qualsiasi-tipo-di-prodotto-effettuato-via-internet/47-91-10-commercio-al-dettaglio-di-qualsiasi-tipo-di-prodotto-effettuato-via-internet/
12 Dichiarazione di impegni di StockX al fine di eliminare i profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento “PS11951 – Piattaforma StockX – Problematiche varie” in AGCM Impegni StockX Procedimento PS11951 – StockX News