La legittima difesa

Articolo a cura della Dott.ssa Erika Rossi

Ratio legittima difesa

La ratio della legittima difesa è comunemente individuata nella prevalenza accordata dallo Stato all’interesse del soggetto ingiustamente aggredito rispetto a quello che si è volontariamente posto contro la legge, con conseguente venir meno di quel danno sociale che giustifica l’intervento e la applicazione della sanzione penale, così rendendo lecito[1] un atto altrimenti vietato perché costituente reato.
Per la configurabilità della scriminante della legittima difesa è richiesta, oltre all’offesa ingiusta, l’ inevitabilità del pericolo, che vi sia una situazione di aggressione in corso e la cui cessazione dipende dalla reazione difensiva, come atto diretto a rimuovere la causa di imminente pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa, detta reazione: a) deve essere necessaria, ossia l’unica possibile, poiché non sostituibile con un’altra meno dannosa ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto (proprio o altrui) aggredito, b) non è sostituibile da altre meno dannosa ma ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell’aggredito. Fermo restando[2] che colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può e non è tenuto a calibrare l’intensità della relazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta sproporzione della reazione.
Essa, inoltre, deve essere proporzionata all’offesa e questo proposito va rilevato che, fermo restando che il ricorso a questa scriminante non è giustificabile quando l’offensività si è esaurita, il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse leso sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso, ed il danno inflitto con l’azione difensiva abbia un’intensità e un incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato.
Al contrario, non è configurabile la predetta esimente allorché il soggetto non agisca nella convinzione, sia pure sbagliata, di dover reagire al solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa atteso che, è configurabile l’esimente della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione, a nulla invece rileva la prefigurazione in via ipotetica di un aggressione futura quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l’allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito.
In particolare, con l’espressione “pericolo attuale” s’intende un pericolo presente e in atto, con esclusione del pericolo già esauritosi e di quello ancora futuro o quello immaginario[3]. Costituisce, infatti, l’elemento caratterizzante della difesa legittima, così distinguerla sia dalla mera difesa preventiva, diretta quest’ultima ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa, sia dalla cosiddetta vendetta privata.
Va rilevato al contempo che, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 62 c.p., comma 1 n. 2 per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, è stato fatto presente, in sede di legittimità, che lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui, richiesto per la configurabilità della provocazione, consiste in un’alterazione emotiva che può protrarsi nel tempo e non deve essere in rapporto di necessaria immediatezza col fatto ingiusto: il dato temporale della provocazione, dunque, deve essere interpretato con elasticità e l’immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, con riguardo alla situazione concreta, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell’attenuante e di vanificare la ratio.
Con la conseguenza che l’attenuante della provocazione può essere concretamente riconosciuta anche quando la reazione si verifichi a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante, quale effetto di un accumulo di rancore sedimentato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti, configurando la provocazione c.d. per accumulo. Pertanto, ove la difesa consegua non contestualmente all’offesa, ossia laddove la reazione non abbia rappresentato un seguito immediato all’offesa, può comunque ricorrere questo elemento accidentale.
Fermo restando che detta attenuante, pur non richiedendo un’esatta proporzione tra offesa e reazione, postula l’esistenza di un nesso causale tra la prima e la seconda, di talché quando manca ogni rapporto di adeguatezza tra l’offesa e la reazione non è ravvisabile il già menzionato nesso.
Per quanto concerne l’accertamento in sede giudiziale della legittima difesa questo deve essere effettuato con giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione avente carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta vagliare le modalità del singolo episodio in sé considerato nonché tutti gli elementi fattuali precedenti all’azione che possano dover difendere sé o altri da ingiusta aggressione[4]. Costituiscono un’eccezione a tale regola generale le ipotesi in cui per legittima difesa, reale o putativa, si faccia uso delle armi: in tali casi, infatti, il vaglio circa la proporzionalità tra l’offesa e la reazione deve essere particolarmente rigoroso. Tanto più quando l’agente stia svolgendo un’attività tipica di polizia e sia ragionevole attendersi un elevato livello di autocontrollo ed un’accorta ponderazione nell’uso dei mezzi coercitivi a disposizione.
Al fine di individuare il fondamento della legittima difesa e delle scriminanti in genere, una parte della dottrina attribuisce[5] un caposaldo a tutte le scriminanti mentre un’altra adotta un modello di tipo plurastico[6] che riconduce le scriminanti a principi diversi. 
Sul punto, la dottrina adotta quest’ultimo criterio sostenendo che ciascuna delle causa di giustificazione presenta elementi e caratteristiche propri per cui, ai fini della loro identificazione, è necessario un criterio che tenga conto di ciascuna particolarità. Nel modello di tipo pluralistico, in particolare, vi rientrano due principi: l’interesse prevalente e l’interesse mancante. Al primo vengono ricondotte le scriminanti dell’esercizio del diritto, dell’adempimento del dovere, dell’uso legittimo delle armi e della legittima difesa, al secondo quelle del consenso dell’avente diritto e dello stato di necessità.
Per quanto attiene alla ratio dell’istituto, se da un lato parte della dottrina ritiene che vi sia una situazione di conflitto fra interessi contrapposti che il legislatore, ancorando il rilievo della scriminante all’esistenza della proporzione, mostra chiaramente di risolvere alla luce del principio del bilanciamento di interessi, dall’altro osserva che la legittima difesa viene consentita quando, stante l’incalzare del pericolo, lo Stato non è in grado di garantire alcun diverso mezzo legale di tutela.
Grosso[7] afferma che: «sorta allo scopo di assicurare all’individuo ingiustamente assalito – sia pure entro i limiti di un’azione proporzionata – la difesa dei suoi beni, oggettivamente la scriminante viene infine ad assumere la veste di sanzione giuridica. Sanzione che può essere considerata, infatti, ogni forma di reazione all’illecito riconosciuta all’ordinamento ed incidente sull’autore dell’illecito stesso. È quanto accade nel caso dell’art. 52 c.p. dove, come appena detto l’ordinamento affisa per motivi di necessità al privato un compito di tutela che sarebbe attributo specifico dello Stato».
Altra parte della dottrina sostiene sul punto che sarebbe vano andare a ricercare il fondamento della legittima difesa quale causa giustificante, al di fuori del diritto positivo e della necessità. Sarebbe inutile imporre ai singoli di subire l’altrui ingiusta violenza allorchè, per il tempo e per il luogo in cui avviene il fatto aggressivo, la forza dello Stato non può intervenire in modo efficace e tempestivo a tutela dell’aggredito.
La legittima difesa costituisce una forma di esercizio privato autorizzato dalla funzione pubblica, la quale ha per scopo quello di respingere con la forza l’aggressione ingiusta a diritti o ad interessi protetti come, ad esempio, il caso dell’art. 383 c.p.p. che riconosce al privato la facoltà di operare l’arresto della persona nella flagranza di reato.
La scriminante de qua si riferisce dunque alla responsabilità e non all’imputabilità perché lascia inalterata l’intenzione di realizza il reato. Nonostante l’intenzione, la legge ritiene l’agente non responsabile: in tale situazione esiste un interesse che contrappone all’obbligo di astenersi dal commettere il fatto incriminato, il quale perde il carattere della legittimità nel caso concreto. L’essenza giuridica della privata difesa non è affatto quella di un diritto pubblico soggettivo perché, se così fosse, sarebbe sufficiente applicare l’art. 52 c.p.
I poteri del delegato non possono essere differenti da quelli del delegante; l’aggredito, tuttavia, ha la facoltà di reagire sia con azioni che non sono consentite agli organi di Polizia, sia contro fatti che possono anche non costituire reato.
La reazione è autorizzata dall’ordinamento giuridico perché l’offesa all’aggressore è indispensabile per salvare l’interesse dell’aggredito. Siccome questo interesse per la comunità ha un valore superiore a quello dell’aggressore, manca di fatto quel danno sociale che giustifica l’intervento dello Stato con la sanzione punitiva.
In tal senso, quindi, la legittima difesa rappresenta un residuo di autotutela che lo Stato concede al cittadino nei casi in cui l’intervento dell’Autorità non può risultare tempestivo: il fondamento sostanziale dell’esimente è unanimemente ravvisato nella prevalenza attribuita all’interesse di chi si è posto fuori dalla legge.
Partendo dal presupposto[8] che tutte le scriminanti postulano un conflitto di interessi il cui bilanciamento consiste nella prevalenza dell’interesse che, nel caso specifico della legittima difesa è quello ingiustamente aggredito, sostiene che in questa scriminante il fatto lesivo è giuridicamente accettato poiché considerato una forma di autotutela privata a causa dell’impossibilità dello Stato di prevenire e impedire l’ingiusta aggressione
La legittima difesa, pertanto, è riconosciuta in tutti gli ordinamenti non potendo il diritto allo stesso tempo tutelare un bene ed imporre al titolare il dovere di accertarne la distruzione. All’interesse di chi si è posto contro la legge lo stato preferisce quello dell’aggredito, il quale, contrastando l’altrui aggressione, può anche contribuire alla riaffermazione del diritto.
Oggi l’istituto predetto rappresenta un dovere solo per i Pubblici Ufficiali ed agenti incaricati al mantenimento dell’ordine e, quindi, alla difesa dei soggetti. Lo stesso discorso vale per qualsiasi cittadino quando la difesa di un soccombente possa essere fatta senza pericolo per il difensore: qualora costui non possa senza suo rischio adempiere a tale dovere, è tenuto ad informare immediatamente le autorità, incorrendo, qualora non adempia, nel delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593 c.p.
Infine, sono da respingere le teorie classiche secondo le quali il fondamento della scriminante in parola va individuato nella carenza dell’elemento soggettivo a causa della coazione che la violenza ingiusta esercita sull’aggredito. In sostanza, la legittima difesa può sussistere anche quando l’aggredito reagisce con piena padronanza di sé e senza coartazione della volontà.

ratio legittima difesa

La ratio della legittima difesa è comunemente individuata nella prevalenza accordata dallo Stato all’interesse del soggetto ingiustamente aggredito rispetto a quello che si è volontariamente posto contro la legge, con conseguente venir meno di quel danno sociale che giustifica l’intervento e la applicazione della sanzione penale, così rendendo lecito[1] un atto altrimenti vietato perché costituente reato.
Per la configurabilità della scriminante della legittima difesa è richiesta, oltre all’offesa ingiusta, l’ inevitabilità del pericolo, che vi sia una situazione di aggressione in corso e la cui cessazione dipende dalla reazione difensiva, come atto diretto a rimuovere la causa di imminente pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa, detta reazione: a) deve essere necessaria, ossia l’unica possibile, poiché non sostituibile con un’altra meno dannosa ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto (proprio o altrui) aggredito, b) non è sostituibile da altre meno dannosa ma ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell’aggredito. Fermo restando[2] che colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può e non è tenuto a calibrare l’intensità della relazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta sproporzione della reazione.
Essa, inoltre, deve essere proporzionata all’offesa e questo proposito va rilevato che, fermo restando che il ricorso a questa scriminante non è giustificabile quando l’offensività si è esaurita, il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse leso sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso, ed il danno inflitto con l’azione difensiva abbia un’intensità e un incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato.
Al contrario, non è configurabile la predetta esimente allorché il soggetto non agisca nella convinzione, sia pure sbagliata, di dover reagire al solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa atteso che, è configurabile l’esimente della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione, a nulla invece rileva la prefigurazione in via ipotetica di un aggressione futura quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l’allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito.
In particolare, con l’espressione “pericolo attuale” s’intende un pericolo presente e in atto, con esclusione del pericolo già esauritosi e di quello ancora futuro o quello immaginario[3]. Costituisce, infatti, l’elemento caratterizzante della difesa legittima, così distinguerla sia dalla mera difesa preventiva, diretta quest’ultima ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa, sia dalla cosiddetta vendetta privata.
Va rilevato al contempo che, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 62 c.p., comma 1 n. 2 per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, è stato fatto presente, in sede di legittimità, che lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui, richiesto per la configurabilità della provocazione, consiste in un’alterazione emotiva che può protrarsi nel tempo e non deve essere in rapporto di necessaria immediatezza col fatto ingiusto: il dato temporale della provocazione, dunque, deve essere interpretato con elasticità e l’immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, con riguardo alla situazione concreta, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell’attenuante e di vanificare la ratio.
Con la conseguenza che l’attenuante della provocazione può essere concretamente riconosciuta anche quando la reazione si verifichi a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante, quale effetto di un accumulo di rancore sedimentato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti, configurando la provocazione c.d. per accumulo. Pertanto, ove la difesa consegua non contestualmente all’offesa, ossia laddove la reazione non abbia rappresentato un seguito immediato all’offesa, può comunque ricorrere questo elemento accidentale.
Fermo restando che detta attenuante, pur non richiedendo un’esatta proporzione tra offesa e reazione, postula l’esistenza di un nesso causale tra la prima e la seconda, di talché quando manca ogni rapporto di adeguatezza tra l’offesa e la reazione non è ravvisabile il già menzionato nesso.
Per quanto concerne l’accertamento in sede giudiziale della legittima difesa questo deve essere effettuato con giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione avente carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta vagliare le modalità del singolo episodio in sé considerato nonché tutti gli elementi fattuali precedenti all’azione che possano dover difendere sé o altri da ingiusta aggressione[4]. Costituiscono un’eccezione a tale regola generale le ipotesi in cui per legittima difesa, reale o putativa, si faccia uso delle armi: in tali casi, infatti, il vaglio circa la proporzionalità tra l’offesa e la reazione deve essere particolarmente rigoroso. Tanto più quando l’agente stia svolgendo un’attività tipica di polizia e sia ragionevole attendersi un elevato livello di autocontrollo ed un’accorta ponderazione nell’uso dei mezzi coercitivi a disposizione.
Al fine di individuare il fondamento della legittima difesa e delle scriminanti in genere, una parte della dottrina attribuisce[5] un caposaldo a tutte le scriminanti mentre un’altra adotta un modello di tipo plurastico[6] che riconduce le scriminanti a principi diversi. 
Sul punto, la dottrina adotta quest’ultimo criterio sostenendo che ciascuna delle causa di giustificazione presenta elementi e caratteristiche propri per cui, ai fini della loro identificazione, è necessario un criterio che tenga conto di ciascuna particolarità. Nel modello di tipo pluralistico, in particolare, vi rientrano due principi: l’interesse prevalente e l’interesse mancante. Al primo vengono ricondotte le scriminanti dell’esercizio del diritto, dell’adempimento del dovere, dell’uso legittimo delle armi e della legittima difesa, al secondo quelle del consenso dell’avente diritto e dello stato di necessità.
Per quanto attiene alla ratio dell’istituto, se da un lato parte della dottrina ritiene che vi sia una situazione di conflitto fra interessi contrapposti che il legislatore, ancorando il rilievo della scriminante all’esistenza della proporzione, mostra chiaramente di risolvere alla luce del principio del bilanciamento di interessi, dall’altro osserva che la legittima difesa viene consentita quando, stante l’incalzare del pericolo, lo Stato non è in grado di garantire alcun diverso mezzo legale di tutela.
Grosso[7] afferma che: «sorta allo scopo di assicurare all’individuo ingiustamente assalito – sia pure entro i limiti di un’azione proporzionata – la difesa dei suoi beni, oggettivamente la scriminante viene infine ad assumere la veste di sanzione giuridica. Sanzione che può essere considerata, infatti, ogni forma di reazione all’illecito riconosciuta all’ordinamento ed incidente sull’autore dell’illecito stesso. È quanto accade nel caso dell’art. 52 c.p. dove, come appena detto l’ordinamento affisa per motivi di necessità al privato un compito di tutela che sarebbe attributo specifico dello Stato».
Altra parte della dottrina sostiene sul punto che sarebbe vano andare a ricercare il fondamento della legittima difesa quale causa giustificante, al di fuori del diritto positivo e della necessità. Sarebbe inutile imporre ai singoli di subire l’altrui ingiusta violenza allorchè, per il tempo e per il luogo in cui avviene il fatto aggressivo, la forza dello Stato non può intervenire in modo efficace e tempestivo a tutela dell’aggredito.
La legittima difesa costituisce una forma di esercizio privato autorizzato dalla funzione pubblica, la quale ha per scopo quello di respingere con la forza l’aggressione ingiusta a diritti o ad interessi protetti come, ad esempio, il caso dell’art. 383 c.p.p. che riconosce al privato la facoltà di operare l’arresto della persona nella flagranza di reato.
La scriminante de qua si riferisce dunque alla responsabilità e non all’imputabilità perché lascia inalterata l’intenzione di realizza il reato. Nonostante l’intenzione, la legge ritiene l’agente non responsabile: in tale situazione esiste un interesse che contrappone all’obbligo di astenersi dal commettere il fatto incriminato, il quale perde il carattere della legittimità nel caso concreto. L’essenza giuridica della privata difesa non è affatto quella di un diritto pubblico soggettivo perché, se così fosse, sarebbe sufficiente applicare l’art. 52 c.p.
I poteri del delegato non possono essere differenti da quelli del delegante; l’aggredito, tuttavia, ha la facoltà di reagire sia con azioni che non sono consentite agli organi di Polizia, sia contro fatti che possono anche non costituire reato.
La reazione è autorizzata dall’ordinamento giuridico perché l’offesa all’aggressore è indispensabile per salvare l’interesse dell’aggredito. Siccome questo interesse per la comunità ha un valore superiore a quello dell’aggressore, manca di fatto quel danno sociale che giustifica l’intervento dello Stato con la sanzione punitiva.
In tal senso, quindi, la legittima difesa rappresenta un residuo di autotutela che lo Stato concede al cittadino nei casi in cui l’intervento dell’Autorità non può risultare tempestivo: il fondamento sostanziale dell’esimente è unanimemente ravvisato nella prevalenza attribuita all’interesse di chi si è posto fuori dalla legge.
Partendo dal presupposto[8] che tutte le scriminanti postulano un conflitto di interessi il cui bilanciamento consiste nella prevalenza dell’interesse che, nel caso specifico della legittima difesa è quello ingiustamente aggredito, sostiene che in questa scriminante il fatto lesivo è giuridicamente accettato poiché considerato una forma di autotutela privata a causa dell’impossibilità dello Stato di prevenire e impedire l’ingiusta aggressione
La legittima difesa, pertanto, è riconosciuta in tutti gli ordinamenti non potendo il diritto allo stesso tempo tutelare un bene ed imporre al titolare il dovere di accertarne la distruzione. All’interesse di chi si è posto contro la legge lo stato preferisce quello dell’aggredito, il quale, contrastando l’altrui aggressione, può anche contribuire alla riaffermazione del diritto.
Oggi l’istituto predetto rappresenta un dovere solo per i Pubblici Ufficiali ed agenti incaricati al mantenimento dell’ordine e, quindi, alla difesa dei soggetti. Lo stesso discorso vale per qualsiasi cittadino quando la difesa di un soccombente possa essere fatta senza pericolo per il difensore: qualora costui non possa senza suo rischio adempiere a tale dovere, è tenuto ad informare immediatamente le autorità, incorrendo, qualora non adempia, nel delitto di omissione di soccorso previsto dall’art. 593 c.p.
Infine, sono da respingere le teorie classiche secondo le quali il fondamento della scriminante in parola va individuato nella carenza dell’elemento soggettivo a causa della coazione che la violenza ingiusta esercita sull’aggredito. In sostanza, la legittima difesa può sussistere anche quando l’aggredito reagisce con piena padronanza di sé e senza coartazione della volontà.

Note

[1] A. Di Tullio D’Elisiis, La nuova legittima difesa, Santarcangelo di Romagna, 2008, pag. 49.
[2] Cass. pen., Sez I, 9 novembre 2011, n. 2654  in Mass. Uff. n 251834
[3] A.Ubaldi, Aggressioni e ritorsioni: legittima difesa o semplice provocazione? – in Diritto e Giustizia online, fasc.0, 2013, p.1356.
[4] F.  DIAMANTI, Il diritto incerto. Legittima difesa e conflitto di beni giuridici, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 3/2016, 1369.
[5] F. Mantovani, Diritto penale, Parte Generale, Milano, 2020, pag. 248
[6] F.Antolisei, Manuale di Diritto penale generale, Bologna. 2018, pag.128
[7] C. F. Grosso, Manuale di diritto penale – Parte Generale, Milano, 2019, pag. 253.
[8] F. Mantovani, Diritto penale, Parte Generale, Milano, 2020, pag. 245