Diritto bancario alla portata di tutti

Articolo a cura della Dott.ssa Anna Francesca De Simone

Banca e finanza

Si sa che mondo il finanziario/bancario non alletta tutte le categorie di persone, del resto è sempre stato visto fin dai tempi del boom economico come qualcosa che potesse avvicinare solo gli uomini facoltosi con un certo lessico ed esperienza.
Ebbene con tale articolo si vuole far chiarezza sulle normative che riguarda il mondo finanziario/bancario e assicurativo italiano.
Fondamentale è partire da quando e da dove è iniziata la necessità di creare una così vasta tipologia di norme da poter indurre l’individuo a non sapersi orientare nell’ultimo decennio.
Già nel 2004 la Direttiva MiFID ( Merkets in Financial Indtruments Directive, 2004/39/CE) emanata nel 1 novembre 2007 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, aveva come obiettivo la tutela degli investitori tramite una maggiore chiarezza delle diverse regolamentazioni esistenti nei singoli Pesi dell’ UE in materia di servizi e prodotti finanziari.
Nello specifico si introduceva:

  • una classificazione dei clienti in tre diverse categorie, attribuendo una diversa tipologia di tutela a seconda che si identificasse nel cliente al dettaglio, professionale o controparte qualificata ( es. Banche);
  • regole per la gestione dei conflitti d’interesse;
  • l’obbligo per la Banca di intraprendere le condizioni migliori per soddisfare le esigenze dei clienti.

A seguito della famosa crisi del 2008 partita dalla bolla immobiliare Americana nel 2006 sfociata nella crisi di fiducia e di liquidità poi espansa in tutto il mondo, si è creata l’esigenza di tutelare ulteriormente l’investitore al fine di poter riacquisire la “fiducia” delle Banche.
Per questo motivo in Italia partiamo dal D.lg. 9 ottobre 2008, n.155 (convertito in Legge 4 dicembre 2008, n. 190) emanata al fine di garantire la credibilità e stabilità del sistema creditizio italiano e la continuità dell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori.
Tale Decreto intitolato “misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali” in cui si autorizza al ministero delle economie e delle finanze ad effettuare le operazioni descritte nell’art. 1 di predetto Decreto:
sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l’aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.
2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l’adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell’aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall’assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento“.

Dal 3 gennaio del 2018 è entrata in vigore la normativa europea MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) che insieme alla MiFIR ( Regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto del precedente regolamento europeo, ponendo il cliente investitore una maggiore tutela attraverso un maggior numero di informazioni e a nuova imposizione di imprese e intermediari finanziari (comprese le realtà assicurative) espletandosi nei seguenti punti:

  • adeguatezza del rischio: mettere nella condizione di comprendere in modo chiaro e trasparente il costo che sta sostenendo per la scelta di investimenti effettuati, infatti tutte le spese dovranno essere ben specificati in precedenza (mediante una stima) e rendicontate almeno una volta all’anno, con relativi impatti sui rendimenti, inoltre il cliente è portato a dover compilare un questionario di profilazione “questionario MiFID”, in base al punteggio ottenuto, viene assegnato il profilo di investimento più adeguato;
  • disciplina consulenziale : le società di investimenti dovranno specificare agli investitori se la consulenza è prestata sulla baso di una consulenza indipendente o meno;
  • documentazine KID per i PRIIP: imposizione di produrre la documentazione, confrontabili tra prodotti differenti, per permettere di comprendere meglio il prodotto mediante informazioni chiave (KID), i prodotti oggetto di tali analisi sono i PRIIP che comprendono fondi comuni di investimento, prodotti assicurativi con componente di investimento (unit linked o lindex linked), prodotti strutturati, obbligazioni convertibili, strumenti derivati, prodotti emessi da spv (special purpose vehicle). Non vi rientrano, invece, le azioni, i bond, le polizze assicurative senza la componente di investimento e i prodotti di pensione complementare. Il KID è un documento precontrattuale;
  • maggiori poteri per le autorità di controllo: la possibilità da parte di ESMA, di Consob e Banca d’Italia di sospendere la vendita di alcuni strumenti finanziari se ritenuti minacciosi per la protezione dei risparmi.

Per specificare quanto stabilito dal Regolamento con sentenza n. 12889 del 13.05.2021 la Cassazione chiarisce:
La funzione della trasparenza – come insegna la dottrina specialistica – non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all’interno del settore bancario, nè quella di mero contenimento di scelte irrazionali ma un valore che merita di essere in sè e per sè considerato per la sua idoneità ad incidere sull’equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto. […] Trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal chè senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull’equilibrio economico del contratto. Il viatico all’adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l’eguaglianza tra queste ultime. La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina, l’antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi dei vizi del consenso“.
Di pari passo a quanto espresso vi è il Nuovo Accordo di Basilea (Basilea II), sostitutivo del precedente Basilea I, che mira a tenere sotto controllo i rischi che corrono gli intermediari.
Basilea II viene inquadrato come un atto di autoregolamentazione del sistema creditizio su scala internazionale. Infatti le indicazioni del Comitato di Basilea diventano atti giuridicamente vincolanti per le singole banche solo con il loro recepimento da parte delle banche centrali nazionali.
L’implementazione del nuovo accordo da parte delle banche è stata completata alla fine dell’anno 2007.
Così da imporre delle linee guida, più nello specifico:

  1. Requisiti patrimoniali minimi: gli accordi di Basilea II hanno fissato il coefficiente di solvibilità all’8%. Tale coefficiente fissa l’ammontare minimo di capitale che le banche devono possedere in rapporto al complesso delle attività ponderate in base al loro rischio creditizio. Sono stati introdotti poi i concetti di rischio operativo (ad es. frode interna, frode esterna, risarcimenti richiesti da dipendenti, violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del personale, pratiche discriminatorie, responsabilità civile e penale) e di rischio di mercato (definito come il rischio di perdite derivanti da negoziazione di strumenti finanziari sui mercati, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio). Per la misurazione del rischio di credito le banche potranno utilizzare varie metodologie di calcolo dei requisiti. Tra queste maggior risalto va dato ai sistemi di internal rating, il cui compito principale è rappresentato dal garantire una maggior sensibilità ai rischi.
  2. Basilea II inoltre prevede che le Banche Centrali abbiano una maggiore discrezionalità nel valutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi stabiliti.
  3. Il terzo requisito infine è quello della disciplina e della trasparenza del mercato che introduce più stringenti regole di trasparenza per l’informazione al pubblico.

Da ciò è stata introdotta la Compliance Bancaria, la quale verifica che le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi/regolamenti) e autoregolamentazioni (codici di condotta, codici etico) applicabile alla banca. Detta funzione è parte integrante del sistema dei controlli interni delle banche.
I compiti della Compliance, infatti, sono :

  • supportare ex ante la configurazione dei processi operativi affinché risultino conformi con la normativa, al fine di prevenire/gestire il rischio di non conformità;
  • formulazione di proposte di modifiche organizzative e procedurali per la limitaznione del rischio di non conformità alle normative in partciolare attenzione all’antiriciclaggio;
  • attività di reporting agli organi aziendali e alle autorità competenti (Banca d’ Italia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, CONSOB;
  • trasmettere e diffondere all’interno dell’organizzazione la cultura della reputazione aziendale.
  • supportare ex ante la configurazione dei processi operativi affinché risultino conformi con la normativa, al fine di prevenire/gestire il rischio di non conformità;
  • trasmettere e diffondere all’interno dell’organizzazione la cultura della reputazione aziendale.

Tutti aspetti fondamentali al fino di tutelare il cliente e gli istituti finanziari, per garantire una sicurezza che ancora oggi non è del tutto recuperata essendoci ancora qualche diffidenza da parte dei molti.
Sicuramente non è facile comprendere fino in fondo un mondo così complesso ma che si sta cercando di semplificare quanto più possibile per adattarlo alle esigenze della collettività partendo da una semplificazione di documenti decisamente troppo lunghi ma comunque esaustivi dal punto di vista del diritto.

banca e finanza

Si sa che mondo il finanziario/bancario non alletta tutte le categorie di persone, del resto è sempre stato visto fin dai tempi del boom economico come qualcosa che potesse avvicinare solo gli uomini facoltosi con un certo lessico ed esperienza.
Ebbene con tale articolo si vuole far chiarezza sulle normative che riguarda il mondo finanziario/bancario e assicurativo italiano.
Fondamentale è partire da quando e da dove è iniziata la necessità di creare una così vasta tipologia di norme da poter indurre l’individuo a non sapersi orientare nell’ultimo decennio.
Già nel 2004 la Direttiva MiFID ( Merkets in Financial Indtruments Directive, 2004/39/CE) emanata nel 1 novembre 2007 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, aveva come obiettivo la tutela degli investitori tramite una maggiore chiarezza delle diverse regolamentazioni esistenti nei singoli Pesi dell’ UE in materia di servizi e prodotti finanziari.
Nello specifico si introduceva:

  • una classificazione dei clienti in tre diverse categorie, attribuendo una diversa tipologia di tutela a seconda che si identificasse nel cliente al dettaglio, professionale o controparte qualificata ( es. Banche);
  • regole per la gestione dei conflitti d’interesse;
  • l’obbligo per la Banca di intraprendere le condizioni migliori per soddisfare le esigenze dei clienti.

A seguito della famosa crisi del 2008 partita dalla bolla immobiliare Americana nel 2006 sfociata nella crisi di fiducia e di liquidità poi espansa in tutto il mondo, si è creata l’esigenza di tutelare ulteriormente l’investitore al fine di poter riacquisire la “fiducia” delle Banche.
Per questo motivo in Italia partiamo dal D.lg. 9 ottobre 2008, n.155 (convertito in Legge 4 dicembre 2008, n. 190) emanata al fine di garantire la credibilità e stabilità del sistema creditizio italiano e la continuità dell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori.
Tale Decreto intitolato “misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali” in cui si autorizza al ministero delle economie e delle finanze ad effettuare le operazioni descritte nell’art. 1 di predetto Decreto:
sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l’aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.
2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l’adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell’aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall’assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento“.

Dal 3 gennaio del 2018 è entrata in vigore la normativa europea MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) che insieme alla MiFIR ( Regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto del precedente regolamento europeo, ponendo il cliente investitore una maggiore tutela attraverso un maggior numero di informazioni e a nuova imposizione di imprese e intermediari finanziari (comprese le realtà assicurative) espletandosi nei seguenti punti:

  • adeguatezza del rischio: mettere nella condizione di comprendere in modo chiaro e trasparente il costo che sta sostenendo per la scelta di investimenti effettuati, infatti tutte le spese dovranno essere ben specificati in precedenza (mediante una stima) e rendicontate almeno una volta all’anno, con relativi impatti sui rendimenti, inoltre il cliente è portato a dover compilare un questionario di profilazione “questionario MiFID”, in base al punteggio ottenuto, viene assegnato il profilo di investimento più adeguato;
  • disciplina consulenziale : le società di investimenti dovranno specificare agli investitori se la consulenza è prestata sulla baso di una consulenza indipendente o meno;
  • documentazine KID per i PRIIP: imposizione di produrre la documentazione, confrontabili tra prodotti differenti, per permettere di comprendere meglio il prodotto mediante informazioni chiave (KID), i prodotti oggetto di tali analisi sono i PRIIP che comprendono fondi comuni di investimento, prodotti assicurativi con componente di investimento (unit linked o lindex linked), prodotti strutturati, obbligazioni convertibili, strumenti derivati, prodotti emessi da spv (special purpose vehicle). Non vi rientrano, invece, le azioni, i bond, le polizze assicurative senza la componente di investimento e i prodotti di pensione complementare. Il KID è un documento precontrattuale;
  • maggiori poteri per le autorità di controllo: la possibilità da parte di ESMA, di Consob e Banca d’Italia di sospendere la vendita di alcuni strumenti finanziari se ritenuti minacciosi per la protezione dei risparmi.

Per specificare quanto stabilito dal Regolamento con sentenza n. 12889 del 13.05.2021 la Cassazione chiarisce:
La funzione della trasparenza – come insegna la dottrina specialistica – non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all’interno del settore bancario, nè quella di mero contenimento di scelte irrazionali ma un valore che merita di essere in sè e per sè considerato per la sua idoneità ad incidere sull’equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto. […] Trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal chè senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull’equilibrio economico del contratto. Il viatico all’adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l’eguaglianza tra queste ultime. La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina, l’antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi dei vizi del consenso“.
Di pari passo a quanto espresso vi è il Nuovo Accordo di Basilea (Basilea II), sostitutivo del precedente Basilea I, che mira a tenere sotto controllo i rischi che corrono gli intermediari.
Basilea II viene inquadrato come un atto di autoregolamentazione del sistema creditizio su scala internazionale. Infatti le indicazioni del Comitato di Basilea diventano atti giuridicamente vincolanti per le singole banche solo con il loro recepimento da parte delle banche centrali nazionali.
L’implementazione del nuovo accordo da parte delle banche è stata completata alla fine dell’anno 2007.
Così da imporre delle linee guida, più nello specifico:

  1. Requisiti patrimoniali minimi: gli accordi di Basilea II hanno fissato il coefficiente di solvibilità all’8%. Tale coefficiente fissa l’ammontare minimo di capitale che le banche devono possedere in rapporto al complesso delle attività ponderate in base al loro rischio creditizio. Sono stati introdotti poi i concetti di rischio operativo (ad es. frode interna, frode esterna, risarcimenti richiesti da dipendenti, violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del personale, pratiche discriminatorie, responsabilità civile e penale) e di rischio di mercato (definito come il rischio di perdite derivanti da negoziazione di strumenti finanziari sui mercati, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio). Per la misurazione del rischio di credito le banche potranno utilizzare varie metodologie di calcolo dei requisiti. Tra queste maggior risalto va dato ai sistemi di internal rating, il cui compito principale è rappresentato dal garantire una maggior sensibilità ai rischi.
  2. Basilea II inoltre prevede che le Banche Centrali abbiano una maggiore discrezionalità nel valutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi stabiliti.
  3. Il terzo requisito infine è quello della disciplina e della trasparenza del mercato che introduce più stringenti regole di trasparenza per l’informazione al pubblico.

Da ciò è stata introdotta la Compliance Bancaria, la quale verifica che le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi/regolamenti) e autoregolamentazioni (codici di condotta, codici etico) applicabile alla banca. Detta funzione è parte integrante del sistema dei controlli interni delle banche.
I compiti della Compliance, infatti, sono :

  • supportare ex ante la configurazione dei processi operativi affinché risultino conformi con la normativa, al fine di prevenire/gestire il rischio di non conformità;
  • formulazione di proposte di modifiche organizzative e procedurali per la limitaznione del rischio di non conformità alle normative in partciolare attenzione all’antiriciclaggio;
  • attività di reporting agli organi aziendali e alle autorità competenti (Banca d’ Italia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, CONSOB;
  • trasmettere e diffondere all’interno dell’organizzazione la cultura della reputazione aziendale.
  • supportare ex ante la configurazione dei processi operativi affinché risultino conformi con la normativa, al fine di prevenire/gestire il rischio di non conformità;
  • trasmettere e diffondere all’interno dell’organizzazione la cultura della reputazione aziendale.

Tutti aspetti fondamentali al fino di tutelare il cliente e gli istituti finanziari, per garantire una sicurezza che ancora oggi non è del tutto recuperata essendoci ancora qualche diffidenza da parte dei molti.
Sicuramente non è facile comprendere fino in fondo un mondo così complesso ma che si sta cercando di semplificare quanto più possibile per adattarlo alle esigenze della collettività partendo da una semplificazione di documenti decisamente troppo lunghi ma comunque esaustivi dal punto di vista del diritto.