Child-grooming. Il labile discrimen fra il delitto di adescamento di minorenni e il tentativo di atti sessuali con minorenne

Articolo a cura della Dott.ssa Schenatti Silvia

Adescamento minori

1. Il termine grooming, derivante dal verbo inglese to groom, significa letteralmente preparare o allenare qualcuno per uno scopo specifico.
Nell’ambito delle scienze psicologiche e pedagogiche, tale parola, se calata nel mondo infantile (da qui l’espressione child-grooming elaborata, per la prima volta, dalla dottoressa americana Anna Salter), sta a indicare quei metodi di manipolazione psicologica messi in atto al fine di selezionare, coinvolgere e mantenere il minore in una situazione di sfruttamento e abuso sessuale(1).
Il preoccupante fenomeno dello child-grooming (o adescamento), che, anche a causa della capillare diffusione dei social networks e del loro facile e incontrollabile accesso, sta mietendo vittime di età sempre più giovane, può essere quindi descritto come una sorta di “seduzione emotiva” mediante la quale il predatore (c.d. groomer) intende accalappiare la fiducia della vittima minorenne al fine di conseguire, quale scopo ultimo, l’appagamento sessuale.

2. Al fine di comprendere al meglio la sempre più diffusa e inarrestabile espansione di tale preoccupante fenomeno, è sufficiente richiamare il dato statistico riguardante il numero annuale delle vittime di adescamento in Italia: come riporta la Relazione 2020 stilata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presso il Ministero dell’Interno, in materia di reati sessuali, si è passati dalle 559 vittime nell’anno 2016 alle 684 contate nel 2019(2).
Oltre a prendere atto della costante crescita del numero di minorenni attenzionati da predatori sessuali, s’impone un’ulteriore, allarmante, constatazione. Infatti, proprio in considerazione della loro particolare vulnerabilità e immaturità (soprattutto emozionale), le giovani vittime sono psicologicamente ed emotivamente incapaci di “ribellarsi” al groomer e, quindi, di denunciare quanto da loro subito, facendo in tal modo aumentare la c.d. cifra oscura (cioè non resa nota alle Forze dell’Ordine e all’autorità giudiziaria) di episodi di adescamento.
Orbene, se da un lato è impossibile conoscere con precisione il numero reale delle vittime di child-grooming, dall’altro si può affermare con certezza che esistono varie forme di adescamento, a seconda dei diversi mezzi impiegati e dei differenti scenari in cui viene ingaggiata l’attenzione, e di conseguenza la fiducia, del minore.
Senza alcuna pretesa di esaustività, occorre elencare le seguenti tipologie di grooming:

  1. face-to-face grooming: commesso da soggetti conosciuti dalla vittima, ai quali, solitamente, è legata da un rapporto di parentela o per ragioni educative. In tali casi, proprio perché le condotte di adescamento sono esercitate nella vita reale, si parla anche di offline-grooming;
  2. online-grooming: perpetrato attraverso Internet o mediante social network da individui sconosciuti alla potenziale persona offesa;
  3. street-grooming: messo in atto nei luoghi pubblici (ad es. bar, parchi, discoteche, ecc.);
  4. peer-to-peer-grooming: esercitato da adolescenti nei confronti di coetanei.

 

3. Sino al 2012, il fenomeno di child-grooming non trovò alcuna specifica disciplina e repressione nel sistema penale nazionale, accontentandosi il Legislatore di punire le condotte di adescamento ai soli fini della possibile integrazione della fattispecie criminosa di pornografia minorile, ai sensi dell’art. 600 ter co. III c.p.(3).
Fu solo con la l. 1 ottobre 2012, n. 172, che, nel panorama giuridico italiano, si introdusse il delitto di adescamento di minorenni quale fattispecie autonoma di reato, ora prevista e punita all’art. 609 undecies del codice Rocco(4).
L’introduzione di tale nuova fattispecie criminosa, inserita all’interno della già frammentata sezione dedicata alla repressione dei reati contro la libertà sessuale di cui agli artt. 609 bis e ss. c.p., fu necessario al fine di adeguare l’ordinamento penale interno ai principi e ai dicta stabiliti dalla c.d. Convenzione di Lanzarote adottata, nel 2007, dal Consiglio d’Europa per garantire ai minori una più ampia e uniforme tutela contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

4. Il reato di adescamento di minorenni, stando alla norma di cui all’art. 609 undecies c.p., mira a incriminare e punire le mere condotte, commesse dal c.d. groomer, volte ad instaurare con il minore una relazione di “amicizia” e fiducia avente, quale scopo finale, lo sfruttamento e l’abuso sessuale di quest’ultimo.
Ciò premesso, si può dunque affermare, come anche più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione(5), che la ratio del delitto di adescamento di minorenni sia quella di anticipare la protezione dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici delle aggressioni sessuali a danno di minori, le quali costituiscono oggetto del dolo specifico, e quindi la finalità ultima, del reato ex art. 609 undecies c.p.
In altri termini, il Legislatore, introducendo nel panorama giuridico italiano un c.d. reato a tutela anticipata, ha di fatto predisposto un doppio livello di protezione a favore della libertà sessuale del minore e della sua sfera di autodeterminazione. Infatti, con il reato in esame, vengono punite anche le (mere) condotte prodromiche alla commissione dei reati, consumati o tentati, elencati all’art. 609 undecies c.p., fra i quali compare, tra gli altri, quello di atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater c.p.
In concreto, al fine dell’integrazione del reato di adescamento, rilevano anche “semplici” atti consistenti nel contattare e indurre, con modi subdoli, il minore a stringere un rapporto di “amicizia” o, per meglio dire, dipendenza con il soggetto agente(6).
Come anticipato, le ragioni concrete che hanno determinato il Legislatore a punire, tramite il delitto di cui all’art. 609 undecies c.p., condotte meramente preparatorie alla commissione di un reato a sfondo sessuale possono rinvenirsi, da un lato, nell’assoluta primazia e intangibilità degli interessi giuridici della libertà e autodeterminazione sessuale, ancor più se accostati a un soggetto fragile e vulnerabile qual è il minore, e, dall’altro, nella sempre più incontrollata (e incontrollabile) diffusione di mezzi di comunicazione e interazione, come i social networks, attraverso i quali risulta più facile per il soggetto attivo raggiungere una vasta platea di individui che, data la loro inesperienza e giovane età, sono più inclini a lasciarsi ammaliare e, quindi, a cadere nella trappola del predatore sessuale, celato dietro a una, apparente, innocua chat.

5. L’incriminazione delle mere condotte prodromiche a reati sessuali, quali azioni tipiche della fattispecie di adescamento di minorenni, ha comportato la necessità, avvertita sia in dottrina che in giurisprudenza, di individuare uno o più criteri distintivi fra tale reato e quelli costituenti oggetto di dolo specifico indicati all’art. 609 undecies c.p. Tale differenziazione costituisce un passaggio imprescindibile in quanto, solo ove non fosse (già) integrato, in forma tentata o consumata, alcun delitto fra quelli elencati dall’articolo ora menzionato, il soggetto agente risponderebbe della “sola” figura criminosa di adescamento, meno severamente punita rispetto alle altre fattispecie a sfondo sessuale.
In particolare, tale esigenza è stata dalla giurisprudenza avvertita al fine di tracciare una “linea di confine” fra il reato di adescamento di minorenni e quello di atti sessuali con minorenne, nella sua forma tentata, di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 609 quater c.p.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, in più sentenze(7), ha provato a chiarire lo “sfumato” discrimen sussistente fra le due fattispecie criminose (l’una consumata e l’altra tentata), concentrandosi sulla distinzione, ontologica e cronologica, fra la fase preparatoria della c.d. victim selection, integrante il meno grave delitto di cui all’art. 609 undecies c.p., e quella successiva del c.d. sexual stage, necessaria ai fini della contestazione del reato ex art. 609 quater c.p., quantomeno in forma tentata.
Tuttavia, la soluzione che qui si propone non ha trovato, ancora oggi, pieno avallo né in dottrina né in giurisprudenza, in quanto tali criteri (quello ontologico e quello cronologico) non consentono di addivenire a una chiara e netta differenziazione fra le due fasi le quali, molto spesso, vengono a sovrapporsi e a confondersi l’una nell’altra.
Posto ciò, in attesa di nuovi sviluppi e approdi, dottrinali e giurisprudenziali, del dibattito riguardante il discrimen fra il reato di adescamento di minorenni e quello, tentato, di atti sessuali con minorenne, appare comunque interessante, anche alla luce della grande attualità del tema, svolgere le seguenti considerazioni.

6. Orbene, al fine di comprendere meglio, in termini astratti e concreti, il discrimen intercorrente fra la fattispecie di cui all’art. 609 undecies c.p. e quella tentata di atti sessuali con minorenne, punita in base al combinato disposto degli artt. 56 e 609 quater c.p., è necessario precisare cosa intende il Legislatore con il termine “adescamento”.
Sul punto, è la stessa disposizione di cui all’art. 609 undecies c.p. a venire in soccorso la quale, esplicitamente, prevede che “per adescamento si intende qualsiasi condotta volta a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.
In altri termini, la norma in commento, ricorrendo alla tecnica delle cc.dd. definizioni legislative(8), descrive e punisce l’instaurazione, da parte dell’agente, di un “rapporto comunicativo condizionante”(9) con un minore finalizzato a carpirne la fiducia e il consenso e, quindi, a condurlo, in un secondo momento, alla realizzazione, attiva o passiva, di atti sessuali i quali costituiscono oggetto del dolo specifico del delitto ex art. 609 undecies c.p.
Peraltro, occorre precisare che il delitto di adescamento integra un c.d. reato a forma vincolata(10) per la cui sussistenza è necessario che il groomer carpisca la fiducia del minore mediante artifici, lusinghe o minacce: il Legislatore, in tal modo, ha voluto restringere il campo del “penalmente rilevante” a queste modalità d’azione.

7. Il reato di adescamento di minorenni, costituente dunque una fattispecie a tutela anticipata finalizzata alla repressione delle condotte meramente prodromiche alla vera e propria lesione (o messa in pericolo) dell’autodeterminazione sessuale del minore, e rientrante nella categoria dei cc.dd. reati preparatori, può essere accostato ai delitti di attentato, comunque previsti nell’impianto del codice Rocco (cfr., ad es., artt. 276, 277, 294, 420, 433 ecc. c.p.).
Tale similitudine trova riscontro sia sul piano finalistico che su quello strutturale.
Con riferimento al primo punto, come già più volte ribadito, la ratio del delitto ex art. 609 undecies c.p. è la medesima di quella posta alla base delle fattispecie di attentato, ossia garantire riconoscimento e protezione a un bene giuridico-mezzoper tutelare, ulteriormente e più efficacemente, il bene giuridico-fine.
Al proposito, nel caso del delitto di adescamento di minorenni, si è voluto incriminare condotte costituenti un potenziale pericolo (concreto) di un condizionamento psichico per garantire maggior tutela all’interesse tipico dei reati-fine previsti dalla norma in commento, ossia l’integrità e la libertà sessuale del minore(11).
Dal punto di vista della struttura normativa, invece, come la maggior parte delle figure di attentato, anche l’art. 609 undecies c.p. richiede, ai fini dell’integrazione del delitto da esso previsto e punito, il solo requisito della “idoneità” della condotta (cfr. “qualsiasi atto volto a”) a produrre l’evento psichico di soggezione del minore, senza fare accenno alcuno al presupposto della “univocità” dell’azione stessa, comunque necessario alla luce di un’interpretazione sistematica dell’art. 56 c.p. che, rappresentando la norma generale codificante i cc.dd. reati a tutela anticipata, ne detta i requisiti minimi(12).
Orbene, a fronte di tale costatazione, s’impone necessario procedere a un’interpretazione adeguatrice della disposizione di cui all’art. 609 undecies c.p. rispetto al principio di offensività, stabilendo in capo al giudice il dovere di valutare, oltre l’idoneità della condotta a ottenere la fiducia del minore, anche la sua univoca direzione a produrre tale evento psichico.
Conferma ne è data dal fatto che lo stesso Legislatore, descrivendo le modalità d’azione penalmente rilevanti, ha implicitamente (pre)definito le modalità di condotta univocamente indirizzate a carpire la fiducia della giovane vittima, riconoscendole negli artifici, nelle lusinghe e nelle minacce.

8. Alla luce di queste necessarie precisazioni, risulta più semplice comprendere il discrimen intercorrente fra il delitto di cui all’art. 609 undecies c.p. e quello punito all’art. 609 quater c.p., sia pure nella sua forma tentata.
Come già anticipato, secondo la soluzione ad oggi adottata dalla giurisprudenza maggioritaria, le due fattispecie delittuose in esame si differenziano sia sotto il profilo del bene giuridico tutelato (e quindi della loro funzione) che dal punto di vista strettamente cronologico.Rilassati sulle http://fakewatch.is/ spiagge di sabbia bianca delle Maldive, baciate dalle onde turchesi.

9. Con riguardo al carattere dell’offensività, si è già accennato come quello di cui all’art. 609 undecies c.p. costituisca un c.d. reato-mezzo rispetto alla fattispecie punita all’art. 609 quater c.p., integrante, invece, un reato-fine.
Infatti, l’interesse giuridico che il Legislatore ha inteso tutelare mediante l’introduzione del delitto di adescamento di minorenni non si deve rintracciare nell’integrità e nella libertà sessuale, quanto piuttosto nell’autodeterminazione, lato sensu intesa, del minore.
In altre parole, in tal modo si è voluto punire una condotta che solo astrattamente potrebbe comportare, mediante un’ulteriore e successiva azione, una lesione, o messa in pericolo, della sfera sessuale, ma che, concretamente, incide sul “solo” condizionamento psichico del soggetto passivo.
Così descritta, la fattispecie di adescamento costituisce un c.d. reato di pericolo indiretto(13) per il bene giuridico tutelato dal reato-fine, ossia per l’integrità, lo sviluppo e la libertà sessuale del minore, i quali vengono effettivamente lesi, o messi in pericolo, solo mediante la commissione dei delitti oggetto di dolo specifico ex art. 609 undecies c.p., fra i quali rientra, appunto, quello di atti sessuali con minorenne.

10. Volendo traslare in termini empirici quanto affermato al paragrafo precedente, al fine di ritenere configurato il meno grave delitto di adescamento, e non già il reato di cui all’art. 609 quater c.p., pur se in forma tentata, sarà necessario provare che la condotta messa in atto dal soggetto agente sia stata potenzialmente lesiva della “mera” autodeterminazione del minore e non abbia (già) costituito un pericolo per la sua sfera sessuale.
Viceversa, qualora si ritenesse provato che l’azione del groomer costituisca un effettivo pericolo (in termini di idoneità e univocità) per l’integrità e la libertà sessuale del minore, egli dovrebbe rispondere del delitto tentato di atti sessuali con minorenne.
Peraltro, dalla modalità con cui è strutturata la norma ex art. 609 undecies c.p., deriva un’ulteriore difficoltà sul piano probatorio.
Difatti, l’offesa del bene giuridico “finale” della libertà sessuale, pur non dovendosi manifestare in termini concreti, costituisce comunque oggetto del dolo specifico previsto dal suddetto articolo. Di conseguenza, ai fini della configurazione della fattispecie di adescamento, è doveroso provare, da un lato, che l’effettiva lesione o la messa in pericolo di tale interesse giuridico non si sia verificata, e, dall’altro, che allo stesso tempo la sua offesa costituisse intenzione da parte del groomer, comportando, come è facile comprendere, non poche difficoltà in termini pratici dovendo fornire una prova empirica di un elemento meramente psicologico (c.d. probatio diabolica).
In altri termini, la fattispecie prevista e punita all’art. 609 undecies c.p. si configura quale reato a dolo specifico di ulteriore offesa, ove, accanto all’offesa concreta ed effettiva di un bene giuridico, in tal caso l’autodeterminazione psichica del minore, è richiesta un’ulteriore offesa, solo intenzionale (ma non empirica), di un diverso interesse, da rinvenire, in riferimento all’ipotesi in esame, nell’integrità e libertà sessuale della vittima(14).

11. Come già precisato, i reati di cui agli artt. 609 undecies e 609 quater c.p. si distinguono altresì sotto il profilo cronologico e, quindi, consumativo.
Infatti, come anche puntualizzato da numerose sentenze rese sul tema in esame dalla Corte di Cassazione(15), ai fini dell’integrazione del delitto di adescamento di minorenni è sufficiente la messa in atto di una condotta idonea e univocamente diretta a carpire la fiducia della vittima (fase preparatoria della c.d. victim selection)(16), non essendo determinante che da essa derivi effettivamente l’evento psichico di soggezione del minore e, a maggior ragione, il raggiungimento dell’abuso o sfruttamento sessuale, tipico dei diversi reati oggetto di dolo specifico.
Diversamente, per ritenere configurato, anche nella sua forma tentata, il reato di atti sessuali con minorenne, è necessario che il soggetto attivo ponga in essere un’ulteriore e diversa condotta da cui consegua, o possa conseguire, un vero e proprio abuso o sfruttamento sessuale (fase del c.d. sexual stage)(17).
In altre parole, sotto il profilo logico e cronologico, l’azione tipica del delitto di cui all’art. 609 undecies c.p., volta a ottenere la fiducia del soggetto passivo, si manifesta e si esaurisce in un momento antecedente rispetto a quella propria della fattispecie ex art. 609 quater c.p. la quale, essendo indirizzata al compimento (rectius abuso) di atti sessuali, si colloca in un periodo successivo, ossia quando l’agente ha già instaurato con il minore una relazione di soggiogamento e condizionamento psicologico.

12. Di quanto affermato al paragrafo antecedente, secondo l’odierna giurisprudenza, ne sarebbe data conferma dal fatto che l’art. 609 undecies c.p. contiene una c.d. clausola di riserva, per la quale l’agente risponde del delitto di adescamento di minorenni solo se il fatto non costituisce più grave reato(18).
Conseguentemente, qualora la condotta non si esaurisse nel mero adescamento ma sconfinasse nell’azione tipica di altri reati, come quello di cui all’art. 609 quater c.p., il soggetto attivo risponderebbe di questi ultimi, nella loro forma tentata o consumata.
In altri termini, nel caso in cui sussistano gli estremi per il riconoscimento di una fattispecie più grave, la condotta di adescamento, e quindi il delitto ex art. 609 undecies c.p., verrebbe a costituire un mero antefatto non punibile, in quanto il suo disvalore è da ritenersi completamente assorbito nel successivo e più grave reato a sfondo sessuale.
In particolare, con riguardo ai rapporti intercorrenti fra il delitto di adescamento e quello di atti sessuali con minorenne è evidente come il secondo, essendo più gravemente punito, anche nella sua forma tentata, rispetto al primo, assorba tutto il disvalore di quest’ultimo allorché alla condotta del groomer venga riconosciuto quel quid pluristale da considerarla lesiva, o comunque potenzialmente tale, non solo dell’autodeterminazione psichica del minore, ma anche della sua integrità e libertà sessuale.
Perciò, nel caso in cui al soggetto agente venisse contestato il delitto, consumato o tentato, di cui all’art. 609 quater c.p., commesso dopo aver carpito, mediante artifici, lusinghe o minacce, la fiducia del minore, egli risponderebbe solo del reato di atti sessuali con minorenni costituendo, in questo caso, l’adescamento un mero antefatto non punibile.

13. In conclusione, dato atto della, preoccupante, crescita dell’increscioso fenomeno di child-grooming che si sta registrando, anche nel panorama italiano, negli ultimi anni (cfr. par. 2), risulta fondamentale, sia in dottrina che in giurisprudenza, pervenire a una elaborazione sempre più precisa e “scientifica” dei criteri distintivi fra il delitto di adescamento di minorenni e quelli che ne sono oggetto di dolo specifico (come, appunto, il reato di atti sessuali con minorenne), così da garantire, da un lato, un’apposita risposta penale a tale fenomeno e, allo stesso tempo, un’adeguata punizione per il groomer, scongiurando l’insidia per cui ogni condotta porti a ritenere automaticamente integrati i delitti più gravi (anche in forma tentata), nel pieno rispetto dei principi di materialità e del favor rei.

adescamento minori

1. Il termine grooming, derivante dal verbo inglese to groom, significa letteralmente preparare o allenare qualcuno per uno scopo specifico.
Nell’ambito delle scienze psicologiche e pedagogiche, tale parola, se calata nel mondo infantile (da qui l’espressione child-grooming elaborata, per la prima volta, dalla dottoressa americana Anna Salter), sta a indicare quei metodi di manipolazione psicologica messi in atto al fine di selezionare, coinvolgere e mantenere il minore in una situazione di sfruttamento e abuso sessuale(1).
Il preoccupante fenomeno dello child-grooming (o adescamento), che, anche a causa della capillare diffusione dei social networks e del loro facile e incontrollabile accesso, sta mietendo vittime di età sempre più giovane, può essere quindi descritto come una sorta di “seduzione emotiva” mediante la quale il predatore (c.d. groomer) intende accalappiare la fiducia della vittima minorenne al fine di conseguire, quale scopo ultimo, l’appagamento sessuale.

2. Al fine di comprendere al meglio la sempre più diffusa e inarrestabile espansione di tale preoccupante fenomeno, è sufficiente richiamare il dato statistico riguardante il numero annuale delle vittime di adescamento in Italia: come riporta la Relazione 2020 stilata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presso il Ministero dell’Interno, in materia di reati sessuali, si è passati dalle 559 vittime nell’anno 2016 alle 684 contate nel 2019(2).
Oltre a prendere atto della costante crescita del numero di minorenni attenzionati da predatori sessuali, s’impone un’ulteriore, allarmante, constatazione. Infatti, proprio in considerazione della loro particolare vulnerabilità e immaturità (soprattutto emozionale), le giovani vittime sono psicologicamente ed emotivamente incapaci di “ribellarsi” al groomer e, quindi, di denunciare quanto da loro subito, facendo in tal modo aumentare la c.d. cifra oscura (cioè non resa nota alle Forze dell’Ordine e all’autorità giudiziaria) di episodi di adescamento.
Orbene, se da un lato è impossibile conoscere con precisione il numero reale delle vittime di child-grooming, dall’altro si può affermare con certezza che esistono varie forme di adescamento, a seconda dei diversi mezzi impiegati e dei differenti scenari in cui viene ingaggiata l’attenzione, e di conseguenza la fiducia, del minore.
Senza alcuna pretesa di esaustività, occorre elencare le seguenti tipologie di grooming:

  1. face-to-face grooming: commesso da soggetti conosciuti dalla vittima, ai quali, solitamente, è legata da un rapporto di parentela o per ragioni educative. In tali casi, proprio perché le condotte di adescamento sono esercitate nella vita reale, si parla anche di offline-grooming;
  2. online-grooming: perpetrato attraverso Internet o mediante social network da individui sconosciuti alla potenziale persona offesa;
  3. street-grooming: messo in atto nei luoghi pubblici (ad es. bar, parchi, discoteche, ecc.);
  4. peer-to-peer-grooming: esercitato da adolescenti nei confronti di coetanei.

 

3. Sino al 2012, il fenomeno di child-grooming non trovò alcuna specifica disciplina e repressione nel sistema penale nazionale, accontentandosi il Legislatore di punire le condotte di adescamento ai soli fini della possibile integrazione della fattispecie criminosa di pornografia minorile, ai sensi dell’art. 600 ter co. III c.p.(3).
Fu solo con la l. 1 ottobre 2012, n. 172, che, nel panorama giuridico italiano, si introdusse il delitto di adescamento di minorenni quale fattispecie autonoma di reato, ora prevista e punita all’art. 609 undecies del codice Rocco(4).
L’introduzione di tale nuova fattispecie criminosa, inserita all’interno della già frammentata sezione dedicata alla repressione dei reati contro la libertà sessuale di cui agli artt. 609 bis e ss. c.p., fu necessario al fine di adeguare l’ordinamento penale interno ai principi e ai dicta stabiliti dalla c.d. Convenzione di Lanzarote adottata, nel 2007, dal Consiglio d’Europa per garantire ai minori una più ampia e uniforme tutela contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

4. Il reato di adescamento di minorenni, stando alla norma di cui all’art. 609 undecies c.p., mira a incriminare e punire le mere condotte, commesse dal c.d. groomer, volte ad instaurare con il minore una relazione di “amicizia” e fiducia avente, quale scopo finale, lo sfruttamento e l’abuso sessuale di quest’ultimo.
Ciò premesso, si può dunque affermare, come anche più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione(5), che la ratio del delitto di adescamento di minorenni sia quella di anticipare la protezione dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici delle aggressioni sessuali a danno di minori, le quali costituiscono oggetto del dolo specifico, e quindi la finalità ultima, del reato ex art. 609 undecies c.p.
In altri termini, il Legislatore, introducendo nel panorama giuridico italiano un c.d. reato a tutela anticipata, ha di fatto predisposto un doppio livello di protezione a favore della libertà sessuale del minore e della sua sfera di autodeterminazione. Infatti, con il reato in esame, vengono punite anche le (mere) condotte prodromiche alla commissione dei reati, consumati o tentati, elencati all’art. 609 undecies c.p., fra i quali compare, tra gli altri, quello di atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater c.p.
In concreto, al fine dell’integrazione del reato di adescamento, rilevano anche “semplici” atti consistenti nel contattare e indurre, con modi subdoli, il minore a stringere un rapporto di “amicizia” o, per meglio dire, dipendenza con il soggetto agente(6).
Come anticipato, le ragioni concrete che hanno determinato il Legislatore a punire, tramite il delitto di cui all’art. 609 undecies c.p., condotte meramente preparatorie alla commissione di un reato a sfondo sessuale possono rinvenirsi, da un lato, nell’assoluta primazia e intangibilità degli interessi giuridici della libertà e autodeterminazione sessuale, ancor più se accostati a un soggetto fragile e vulnerabile qual è il minore, e, dall’altro, nella sempre più incontrollata (e incontrollabile) diffusione di mezzi di comunicazione e interazione, come i social networks, attraverso i quali risulta più facile per il soggetto attivo raggiungere una vasta platea di individui che, data la loro inesperienza e giovane età, sono più inclini a lasciarsi ammaliare e, quindi, a cadere nella trappola del predatore sessuale, celato dietro a una, apparente, innocua chat.

5. L’incriminazione delle mere condotte prodromiche a reati sessuali, quali azioni tipiche della fattispecie di adescamento di minorenni, ha comportato la necessità, avvertita sia in dottrina che in giurisprudenza, di individuare uno o più criteri distintivi fra tale reato e quelli costituenti oggetto di dolo specifico indicati all’art. 609 undecies c.p. Tale differenziazione costituisce un passaggio imprescindibile in quanto, solo ove non fosse (già) integrato, in forma tentata o consumata, alcun delitto fra quelli elencati dall’articolo ora menzionato, il soggetto agente risponderebbe della “sola” figura criminosa di adescamento, meno severamente punita rispetto alle altre fattispecie a sfondo sessuale.
In particolare, tale esigenza è stata dalla giurisprudenza avvertita al fine di tracciare una “linea di confine” fra il reato di adescamento di minorenni e quello di atti sessuali con minorenne, nella sua forma tentata, di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 609 quater c.p.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, in più sentenze(7), ha provato a chiarire lo “sfumato” discrimen sussistente fra le due fattispecie criminose (l’una consumata e l’altra tentata), concentrandosi sulla distinzione, ontologica e cronologica, fra la fase preparatoria della c.d. victim selection, integrante il meno grave delitto di cui all’art. 609 undecies c.p., e quella successiva del c.d. sexual stage, necessaria ai fini della contestazione del reato ex art. 609 quater c.p., quantomeno in forma tentata.
Tuttavia, la soluzione che qui si propone non ha trovato, ancora oggi, pieno avallo né in dottrina né in giurisprudenza, in quanto tali criteri (quello ontologico e quello cronologico) non consentono di addivenire a una chiara e netta differenziazione fra le due fasi le quali, molto spesso, vengono a sovrapporsi e a confondersi l’una nell’altra.
Posto ciò, in attesa di nuovi sviluppi e approdi, dottrinali e giurisprudenziali, del dibattito riguardante il discrimen fra il reato di adescamento di minorenni e quello, tentato, di atti sessuali con minorenne, appare comunque interessante, anche alla luce della grande attualità del tema, svolgere le seguenti considerazioni.

6. Orbene, al fine di comprendere meglio, in termini astratti e concreti, il discrimen intercorrente fra la fattispecie di cui all’art. 609 undecies c.p. e quella tentata di atti sessuali con minorenne, punita in base al combinato disposto degli artt. 56 e 609 quater c.p., è necessario precisare cosa intende il Legislatore con il termine “adescamento”.
Sul punto, è la stessa disposizione di cui all’art. 609 undecies c.p. a venire in soccorso la quale, esplicitamente, prevede che “per adescamento si intende qualsiasi condotta volta a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.
In altri termini, la norma in commento, ricorrendo alla tecnica delle cc.dd. definizioni legislative(8), descrive e punisce l’instaurazione, da parte dell’agente, di un “rapporto comunicativo condizionante”(9) con un minore finalizzato a carpirne la fiducia e il consenso e, quindi, a condurlo, in un secondo momento, alla realizzazione, attiva o passiva, di atti sessuali i quali costituiscono oggetto del dolo specifico del delitto ex art. 609 undecies c.p.
Peraltro, occorre precisare che il delitto di adescamento integra un c.d. reato a forma vincolata(10) per la cui sussistenza è necessario che il groomer carpisca la fiducia del minore mediante artifici, lusinghe o minacce: il Legislatore, in tal modo, ha voluto restringere il campo del “penalmente rilevante” a queste modalità d’azione.

7. Il reato di adescamento di minorenni, costituente dunque una fattispecie a tutela anticipata finalizzata alla repressione delle condotte meramente prodromiche alla vera e propria lesione (o messa in pericolo) dell’autodeterminazione sessuale del minore, e rientrante nella categoria dei cc.dd. reati preparatori, può essere accostato ai delitti di attentato, comunque previsti nell’impianto del codice Rocco (cfr., ad es., artt. 276, 277, 294, 420, 433 ecc. c.p.).
Tale similitudine trova riscontro sia sul piano finalistico che su quello strutturale.
Con riferimento al primo punto, come già più volte ribadito, la ratio del delitto ex art. 609 undecies c.p. è la medesima di quella posta alla base delle fattispecie di attentato, ossia garantire riconoscimento e protezione a un bene giuridico-mezzoper tutelare, ulteriormente e più efficacemente, il bene giuridico-fine.
Al proposito, nel caso del delitto di adescamento di minorenni, si è voluto incriminare condotte costituenti un potenziale pericolo (concreto) di un condizionamento psichico per garantire maggior tutela all’interesse tipico dei reati-fine previsti dalla norma in commento, ossia l’integrità e la libertà sessuale del minore(11).
Dal punto di vista della struttura normativa, invece, come la maggior parte delle figure di attentato, anche l’art. 609 undecies c.p. richiede, ai fini dell’integrazione del delitto da esso previsto e punito, il solo requisito della “idoneità” della condotta (cfr. “qualsiasi atto volto a”) a produrre l’evento psichico di soggezione del minore, senza fare accenno alcuno al presupposto della “univocità” dell’azione stessa, comunque necessario alla luce di un’interpretazione sistematica dell’art. 56 c.p. che, rappresentando la norma generale codificante i cc.dd. reati a tutela anticipata, ne detta i requisiti minimi(12).
Orbene, a fronte di tale costatazione, s’impone necessario procedere a un’interpretazione adeguatrice della disposizione di cui all’art. 609 undecies c.p. rispetto al principio di offensività, stabilendo in capo al giudice il dovere di valutare, oltre l’idoneità della condotta a ottenere la fiducia del minore, anche la sua univoca direzione a produrre tale evento psichico.
Conferma ne è data dal fatto che lo stesso Legislatore, descrivendo le modalità d’azione penalmente rilevanti, ha implicitamente (pre)definito le modalità di condotta univocamente indirizzate a carpire la fiducia della giovane vittima, riconoscendole negli artifici, nelle lusinghe e nelle minacce.

8. Alla luce di queste necessarie precisazioni, risulta più semplice comprendere il discrimen intercorrente fra il delitto di cui all’art. 609 undecies c.p. e quello punito all’art. 609 quater c.p., sia pure nella sua forma tentata.
Come già anticipato, secondo la soluzione ad oggi adottata dalla giurisprudenza maggioritaria, le due fattispecie delittuose in esame si differenziano sia sotto il profilo del bene giuridico tutelato (e quindi della loro funzione) che dal punto di vista strettamente cronologico.Rilassati sulle http://fakewatch.is/ spiagge di sabbia bianca delle Maldive, baciate dalle onde turchesi.

9. Con riguardo al carattere dell’offensività, si è già accennato come quello di cui all’art. 609 undecies c.p. costituisca un c.d. reato-mezzo rispetto alla fattispecie punita all’art. 609 quater c.p., integrante, invece, un reato-fine.
Infatti, l’interesse giuridico che il Legislatore ha inteso tutelare mediante l’introduzione del delitto di adescamento di minorenni non si deve rintracciare nell’integrità e nella libertà sessuale, quanto piuttosto nell’autodeterminazione, lato sensu intesa, del minore.
In altre parole, in tal modo si è voluto punire una condotta che solo astrattamente potrebbe comportare, mediante un’ulteriore e successiva azione, una lesione, o messa in pericolo, della sfera sessuale, ma che, concretamente, incide sul “solo” condizionamento psichico del soggetto passivo.
Così descritta, la fattispecie di adescamento costituisce un c.d. reato di pericolo indiretto(13) per il bene giuridico tutelato dal reato-fine, ossia per l’integrità, lo sviluppo e la libertà sessuale del minore, i quali vengono effettivamente lesi, o messi in pericolo, solo mediante la commissione dei delitti oggetto di dolo specifico ex art. 609 undecies c.p., fra i quali rientra, appunto, quello di atti sessuali con minorenne.

10. Volendo traslare in termini empirici quanto affermato al paragrafo precedente, al fine di ritenere configurato il meno grave delitto di adescamento, e non già il reato di cui all’art. 609 quater c.p., pur se in forma tentata, sarà necessario provare che la condotta messa in atto dal soggetto agente sia stata potenzialmente lesiva della “mera” autodeterminazione del minore e non abbia (già) costituito un pericolo per la sua sfera sessuale.
Viceversa, qualora si ritenesse provato che l’azione del groomer costituisca un effettivo pericolo (in termini di idoneità e univocità) per l’integrità e la libertà sessuale del minore, egli dovrebbe rispondere del delitto tentato di atti sessuali con minorenne.
Peraltro, dalla modalità con cui è strutturata la norma ex art. 609 undecies c.p., deriva un’ulteriore difficoltà sul piano probatorio.
Difatti, l’offesa del bene giuridico “finale” della libertà sessuale, pur non dovendosi manifestare in termini concreti, costituisce comunque oggetto del dolo specifico previsto dal suddetto articolo. Di conseguenza, ai fini della configurazione della fattispecie di adescamento, è doveroso provare, da un lato, che l’effettiva lesione o la messa in pericolo di tale interesse giuridico non si sia verificata, e, dall’altro, che allo stesso tempo la sua offesa costituisse intenzione da parte del groomer, comportando, come è facile comprendere, non poche difficoltà in termini pratici dovendo fornire una prova empirica di un elemento meramente psicologico (c.d. probatio diabolica).
In altri termini, la fattispecie prevista e punita all’art. 609 undecies c.p. si configura quale reato a dolo specifico di ulteriore offesa, ove, accanto all’offesa concreta ed effettiva di un bene giuridico, in tal caso l’autodeterminazione psichica del minore, è richiesta un’ulteriore offesa, solo intenzionale (ma non empirica), di un diverso interesse, da rinvenire, in riferimento all’ipotesi in esame, nell’integrità e libertà sessuale della vittima(14).

11. Come già precisato, i reati di cui agli artt. 609 undecies e 609 quater c.p. si distinguono altresì sotto il profilo cronologico e, quindi, consumativo.
Infatti, come anche puntualizzato da numerose sentenze rese sul tema in esame dalla Corte di Cassazione(15), ai fini dell’integrazione del delitto di adescamento di minorenni è sufficiente la messa in atto di una condotta idonea e univocamente diretta a carpire la fiducia della vittima (fase preparatoria della c.d. victim selection)(16), non essendo determinante che da essa derivi effettivamente l’evento psichico di soggezione del minore e, a maggior ragione, il raggiungimento dell’abuso o sfruttamento sessuale, tipico dei diversi reati oggetto di dolo specifico.
Diversamente, per ritenere configurato, anche nella sua forma tentata, il reato di atti sessuali con minorenne, è necessario che il soggetto attivo ponga in essere un’ulteriore e diversa condotta da cui consegua, o possa conseguire, un vero e proprio abuso o sfruttamento sessuale (fase del c.d. sexual stage)(17).
In altre parole, sotto il profilo logico e cronologico, l’azione tipica del delitto di cui all’art. 609 undecies c.p., volta a ottenere la fiducia del soggetto passivo, si manifesta e si esaurisce in un momento antecedente rispetto a quella propria della fattispecie ex art. 609 quater c.p. la quale, essendo indirizzata al compimento (rectius abuso) di atti sessuali, si colloca in un periodo successivo, ossia quando l’agente ha già instaurato con il minore una relazione di soggiogamento e condizionamento psicologico.

12. Di quanto affermato al paragrafo antecedente, secondo l’odierna giurisprudenza, ne sarebbe data conferma dal fatto che l’art. 609 undecies c.p. contiene una c.d. clausola di riserva, per la quale l’agente risponde del delitto di adescamento di minorenni solo se il fatto non costituisce più grave reato(18).
Conseguentemente, qualora la condotta non si esaurisse nel mero adescamento ma sconfinasse nell’azione tipica di altri reati, come quello di cui all’art. 609 quater c.p., il soggetto attivo risponderebbe di questi ultimi, nella loro forma tentata o consumata.
In altri termini, nel caso in cui sussistano gli estremi per il riconoscimento di una fattispecie più grave, la condotta di adescamento, e quindi il delitto ex art. 609 undecies c.p., verrebbe a costituire un mero antefatto non punibile, in quanto il suo disvalore è da ritenersi completamente assorbito nel successivo e più grave reato a sfondo sessuale.
In particolare, con riguardo ai rapporti intercorrenti fra il delitto di adescamento e quello di atti sessuali con minorenne è evidente come il secondo, essendo più gravemente punito, anche nella sua forma tentata, rispetto al primo, assorba tutto il disvalore di quest’ultimo allorché alla condotta del groomer venga riconosciuto quel quid pluristale da considerarla lesiva, o comunque potenzialmente tale, non solo dell’autodeterminazione psichica del minore, ma anche della sua integrità e libertà sessuale.
Perciò, nel caso in cui al soggetto agente venisse contestato il delitto, consumato o tentato, di cui all’art. 609 quater c.p., commesso dopo aver carpito, mediante artifici, lusinghe o minacce, la fiducia del minore, egli risponderebbe solo del reato di atti sessuali con minorenni costituendo, in questo caso, l’adescamento un mero antefatto non punibile.

13. In conclusione, dato atto della, preoccupante, crescita dell’increscioso fenomeno di child-grooming che si sta registrando, anche nel panorama italiano, negli ultimi anni (cfr. par. 2), risulta fondamentale, sia in dottrina che in giurisprudenza, pervenire a una elaborazione sempre più precisa e “scientifica” dei criteri distintivi fra il delitto di adescamento di minorenni e quelli che ne sono oggetto di dolo specifico (come, appunto, il reato di atti sessuali con minorenne), così da garantire, da un lato, un’apposita risposta penale a tale fenomeno e, allo stesso tempo, un’adeguata punizione per il groomer, scongiurando l’insidia per cui ogni condotta porti a ritenere automaticamente integrati i delitti più gravi (anche in forma tentata), nel pieno rispetto dei principi di materialità e del favor rei.

Note

(1) A. SALTER, Trasforming Trauma: A Guide to Understanding and Treating Adult Survivors of Child Sexual Abuse, Newbury Parl, 1995, pp. 74-80.
(2) Relazione 2020 “Reati a Sfondo Sessuale con Vittime Minorenni”, Servizio Analisi Criminale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno, pp. 8-9.
(3) Cass. Pen., Sez. III, 16 aprile 2009, n. 15927, ha espressamente escluso, prima della riforma del 2012, l’autonoma punibilità del mero adescamento.
(4) “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600600 bis600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater.1600 quinquies609 bis609 quater609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se  il  reato  è commesso da  persona  che fa parte di  un’
associazione  per delinquere e al fine di
agevolarne l’attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

(5) Ex pluribus, Cass. Pen., Sez. III, 6 luglio 2021 (dep. 28 settembre 2021), n. 35625.
(6) I. SALVADORI, L’adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia, in E. DOLCINI – G. FIANDACA – E. MUSCO – T. PADOVANI – F. PALAZZO – F. SGUBBI (collana diretta da), Itinerari di diritto penale,Giappichelli, Torino, 2018, p. 69.
(7) Ex pluribus, Cass. Pen., Sez. III, 9 settembre 2021 (dep. 12 gennaio 2022), n. 488.
(8) Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Wolters-Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2017, ed. X, p. 66.
(9) Così I. SALVADORI, L’adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia, cit. p. XV.
(10) G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2020, ed. IX, p. 234, per il quale si parla di “reati a forma vincolata” allorché l’azione concreta sarà rilevante (cioè tipica) solo se corrisponde allo specifico modello di comportamento descritto nella norma incriminatrice.
(11) I. SALVADORI, L’adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia, cit. pp. 126 e ss.
(12) Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 214 e 215.
(13) M. VIZZARDI, Codice penale commentato. Tomo III, E. DOLCINI – G. MARINUCCI (fondato e diretto da), Wolters-Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2015, ed. IV, p. 506; Cfr. anche Cass. Pen., Sez. III, 6 luglio 2021, n. 35625.
(14) Così Cass. Pen., Sez. III, 23 aprile 2019, n. 17373: “in tema di reato di adescamento previsto dall’art. 609-undecies cod. pen., l’oggetto del dolo specifico deve riguardare anche gli atti sessuali che l’agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell’attività di adescamento descritta dalla fattispecie”.
(15) Cfr., Cass. Pen., Sez. III, 12 gennaio 2022 (ud. 9 settembre 2021), n. 488.
(16) F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale I. Delitti contro la persona, Wolters-Kluwer, Milano, 2018, ed. VI, p. 526.
(17) M. VIZZARDI, Codice penale commentato. Tomo III, cit. p. 514: a tal proposito, la dottrina parla di “progressione criminosa”.
(18) Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 22 febbraio 2017, n. 8691: “in tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva prevista dall’art. 609-undecies cod. pen., il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata”.