1. Cosa si intende per Blockchain e Smart Contracts
La blockchain rappresenta uno strumento tecnologico con un grande potenziale nel processo di innovazione delle imprese, in grado di offrire trasparenza, sicurezza e tracciabilità delle transazioni e rientra nelle c.d. distributed ledger technologies (DLT), architetture informatiche nelle quali il “registro” delle transazioni è collocato su una rete peer-to-peer. Le transazioni non vengono registrate singolarmente ma a blocchi. Ogni blocco rappresenta l’anello della catena che, una volta validato e completato con le informazioni ricevute, viene reso immutabile.
Tale tecnologia può essere anche impiegata nello scambio di beni e diritti nei traffici giuridici, in quanto fornisce un ambiente di calcolo programmabile per l’utilizzo di applicazioni chiamate smart contract.1
Con il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12) per la prima volta viene introdotta nell’ordinamento italiano la disciplina degli effetti giuridici connessi all’utilizzo della tecnologia blockchain e degli smart contracts e viene rimessa all’Agenzia per l’Italia Digitale l’individuazione dei requisiti tecnici richiesti ai fini del riconoscimento di pieno valore giuridico a tali strumenti tecnologici.
Il Decreto Semplificazioni all’art. 8 ter ai primi due commi, contiene le definizioni di DLT e smart contract, prevedendo che: “Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili” (comma 1). “Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contracts soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (comma 2).
La medesima norma, al quarto comma, stabilisce che, ai fini della produzione dell’effetto della validazione temporale di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’AgID è chiamata ad individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere.
2. Quando gli smart contracts costituiscono contratti legalmente vincolanti
Gli smart contracts non sono quindi di per sé fonti di obbligazioni ma tali sequenze di codici di esecuzione permettono di inserire delle clausole negoziali nel software, utilizzato in un determinato rapporto contrattuale, per renderne impossibile l’inadempimento.
Ciò pertanto, consente in astratto agli smart contracts di costituire in tutto o in parte un contratto legalmente vincolante in quanto, in presenza di determinate condizioni, possono rispettare i requisiti del contratto ai sensi dell’art. 1325 cod.civ.
In tal caso, la sequenza di codici riconoscerebbe l’obbligatorietà del patto facendone scaturire le sanzioni, al fine, quindi, di far rispettare il risultato (quod prius et libertatis postea fit necessitatis). Andrebbero, pertanto, inseriti tanto i precetti che le parti hanno volontariamente stabilito quanto i comandi imposti dalla legge.
Non tutte le clausole di un contratto tradizionale possono essere inserite in uno smart contract in quanto resterebbero escluse, ad esempio, le clausole che fanno riferimento a concetti come quello di buona fede e correttezza ex art. 1337 cod.civ. o di “forza maggiore” ex art. 1256 cod. civ.
Tra gli smart contratcs si può operare una distinzione tra contratti a “modello esterno” e a “modello interno”.
Nel primo caso, il codice non rappresenta l’intero accordo ma va a disciplinare l’esecuzione di una parte dei termini contenuti in un contratto tradizionale. Si è quindi in presenza di un contratto in linguaggio naturale e di uno smart contract ad esso collegato. Il primo prevarrebbe sul codice e controllerebbe solo l’esecuzione dei predetti termini tramite il codice. Le parti dovrebbero, in tal caso, esplicitare che il rapporto sarà regolato dalla versione in linguaggio naturale del contratto, anziché dal codice.
Nel “modello interno” il codice potrebbe disciplinare l’intero accordo tra le parti oppure costituire solo una parte integrale del contratto legalmente vincolante ed il contratto tradizionalmente inteso potrebbe solo essere utilizzato per “clausole non operative”. In tal modo il codice stesso diviene parte integrale dell’accordo e non una traduzione dei suoi termini.
3. Opportunità per le vicende proprie del rapporto di lavoro?
Come si è detto, la blockchain può essere utilizzata nelle transazioni finanziare e nello scambio di beni e diritti nei traffici giuridici, in quanto fornisce un ambiente di calcolo programmabile per l’utilizzo degli smart contracts.
Con l’utilizzo di tale strumento tecnologico si ottiene effettivamente un grado di assoluta certezza in merito al rispetto di quanto pattuito.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, è possibile immaginare che con la blockchain si possa semplificare la burocrazia legata alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro?
In linea teorica si potrebbero ridurre le incombenze burocratiche, di cui generalmente si occupa l’ufficio risorse umane, consentendo una maggior tracciabilità delle operazioni ed una maggiore affidabilità dei rapporti.2
Si pensi, a titolo esemplificativo, a tutti gli obblighi informativi in capo all’azienda, alle comunicazioni obbligatorie, al versamento dei premi assicurativi o delle quote sindacali. Parimenti si potrebbe automatizzare anche la retribuzione dei lavoratori dipendenti subordinata al controllo della presenza e del rispetto dell’orario lavorativo. Una volta constatato l’adempimento si disporrebbe il pagamento della retribuzione, la cui provvista potrà essere attinta dall’istituto di credito presso il quale è stato costituito il relativo deposito. Si potrebbe altresì disporre il versamento dei contributi previdenziali e quello delle ritenute fiscali.
Concretamente, quindi, si potrebbero costruire dei blocchi di dati con le informazioni oggetto di comunicazione da parte dell’azienda verso l’esterno, semplificando i rapporti giuridici, nei confronti di tutti i soggetti che partecipano al processo di convalida e certificazione del contratto, del rapporto e del suo corretto svolgimento, e ciò dalla sua costituzione sino all’estinzione.
Così facendo e cioè sfruttando gli automatismi offerti dagli smart contracts nel sistema causa/effetto si otterrebbe il doppio vantaggio di snellire la burocrazia aziendale ed abbattere condotte fraudolente da parte del datore di lavoro e quindi gli abusi che possono consumarsi nei rapporti di lavoro. Il vantaggio più evidente attiene infatti al superamento della possibilità dell’inadempimento. La parte (in questo caso, il datore di lavoro) non avrebbe la possibilità di scegliere se adempiere o meno al contratto, essendo l’adempimento stesso automatico e subordinato solo al verificarsi di determinati eventi programmati ed accertati dal software. La libertà di non adempiere non è contemplata.
Al fine di rendere effettivo questo sistema, gli organismi di vigilanza, dovrebbero poter accedere alle informazioni inerenti ad una determinata azienda dove controllare l’esattezza degli adempimenti. Ad un eventuale inadempimento, quindi, seguirebbero automaticamente diffide accertative.
4. Conclusioni
Il legislatore italiano, sebbene sia stato tra i primi in Europa ad intervenire espressamente in materia di tecnologie basate su registri distribuiti e smart contracts, si è occupato principalmente dell’aspetto definitorio e dell’aspetto formale della blockchain e dello smart contract.
In questo scenario complessivo tanti sono gli spunti di riflessione e tante le perplessità che tale ondata innovativa può comportare da un punto di vista applicativo, sicché, la questione al centro del dibattito non è di facile soluzione.
Per quanto attiene specificamente alla realtà aziendale, mentre si può facilmente immaginare di automatizzare processi come possono essere quelli inerenti alle comunicazioni obbligatorie, in altri ambiti la stessa automatizzazione può suscitare non poche perplessità. L’altra faccia della medaglia dell’immutabilità del sistema basato sulla logica “if/then” è che questa non si presta, appunto, alla flessibilità che invece è necessaria nella gestione dei rapporti di lavoro. Si pensi, ad esempio, al versamento automatico della retribuzione, che potrebbe funzionare sì, ma solo con riferimento al caso di un rapporto di lavoro che, per tutta la sua durata, si svolga sempre in maniera identica e senza variazione alcuna dei valori di scambio.
Per quanto attiene, invece, al contenzioso che potrebbe insorgere durante la vita di un rapporto di lavoro, non è chiaro se questo possa effettivamente trarne benefici in termini di riduzione e snellimento. Con buona probabilità, l’intento deflattivo troverebbe effettivamente un approdo ma resterebbe necessario un certo grado di controllo giudiziario sulla interpretazione e sulla esecuzione dei contratti.