Art. 29 – Preleggi

Disposizioni sulla legge in generale - (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

ARTICOLO ABROGATO - Apolidi

Art. 29 - preleggi

[Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.]

Art. 29 - Preleggi

[Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.]

Note

Articolo abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218

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