Art. 22 – Preleggi

Disposizioni sulla legge in generale - (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

ARTICOLO ABROGATO - Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose

Art. 22 - preleggi

[Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.]

Art. 22 - Preleggi

[Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.]

Note

Articolo abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218

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