Art. 12 – Preleggi

Disposizioni sulla legge in generale - (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Interpretazione della legge

Art. 12 - preleggi

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 12 - Preleggi

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Massime

Nell’interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c. impone di desumere la comune intenzione delle parti dall’esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l’analogia, contemplata dall’art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che in presenza di un contratto di concessione in appalto del servizio pubblico di somministrazione del gas, aveva interpretato la clausola relativa all’indennizzo spettante al concessionario, per il caso di anticipata cessazione del rapporto, nel senso che dallo stesso andavano detratti anche i contributi versati dagli utenti al concessionario, a fronte di una previsione che, invece, faceva esclusivo riferimento a quelli corrisposti dal concedente). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8630 del 26 marzo 2021 (Cass. civ. n. 8630/2021)

In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all’art. 3 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista. Peraltro, le disposizioni del suddetto Statuto costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, in vero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non a opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità. Cassazione civile, Sez. TRI, sentenza n. 4411 del 20 febbraio 2020 (Cass. civ. n. 4411/2020)

Il ricorso all’analogia è consentito dall’art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell’ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente fatto ricorso all’analogia, avendo applicato i principi codicistici in tema di distanze nelle costruzioni in una materia, come quella delle costruzioni a confine della sede stradale, che è speciale ed esaustivamente disciplinata dal codice della strada). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2656 del 11 febbraio 2015 (Cass. civ. n. 2656/2015)

In materia di interpretazione della legge, il canone di ermeneutica contenuto nell’art. 12 delle preleggi assume rilievo decisivo quando la “connessione delle parole” rende inscindibili i termini posti tra loro in, anche logica, successione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la previsione – contenuta nello statuto di una comunità montana approvato con legge regionale – di un “contributo eventuale” dei comuni membri in favore della comunità doveva intendersi come erogazione di natura facoltativa, attesa la funzione programmatica dello statuto. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24681 del 4 novembre 2013 (Cass. civ. n. 24681/2013)

Ai fini dell’interpretazione di provvedimenti giurisdizionali – nella specie del decreto di liquidazione dei compensi al C.T.U. – si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt.12 e seguenti disp. prel. cod. civ., in ragione dell’assimilabilità per natura ed effetti agli atti normativi, secondo l’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), al pari del giudicato interno ed esterno e della sentenza rescindente, in quanto dotati di “vis imperativa” e indisponibilità per le parti; ne consegue che la predetta interpretazione si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11501 del 9 maggio 2008 (Cass. civ. n. 11501/2008)

Nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l’esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (in applicazione di tale principio, la S.C. ha, così, confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l’introduzione di un registratore portatile — al fine di registrare la seduta consiliare — da parte di un consigliere comunale del comune di S. Pietro Mosezzo, atteso che l’art. 26 del relativo regolamento comunale si limitava a vietare espressamente l’introduzione dei soli apparecchi di riproduzione «audiovisiva» in assenza di autorizzazione del presidente). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5128 del 6 aprile 2001 (Cass. civ. n. 5128/2001)

Il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall’art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo; non è infatti consentito all’interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell’ipotesi in cui ritenga che l’effetto giuridico che ne deriva, sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3495 del 13 aprile 1996 (Cass. civ. n. 3495/1996)

Se una norma di legge sia suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione e alla legge costituzionali. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4906 del 5 maggio 1995 (Cass. civ. n. 4906/1995)

Il ricorso alla analogia è consentito dall’art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell’ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4754 del 29 aprile 1995 (Cass. civ. n. 4754/1995)

Dovendo le norme interpretarsi anche alla luce della tradizione scientifica nazionale, che, in quanto compresa nei principi generali dell’ordinamento richiamati dall’art. 12 della preleggi, costituisce criterio comprimario di ermeneutica legislativa, l’art. 91 c.p.c., secondo il quale il giudice «con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese», trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o decreto, che, nel risolvere contrapposte posizioni, elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l’iniziativa dell’avversario. Detta norma, pertanto, opera non solo nei procedimenti a cognizione piena ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. per l’adozione di provvedimenti d’urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, sicché il procedimento si esaurisca nel senso sopra specificato, dev’essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell’intimato che abbia resistito a quella richiesta. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 2021 del 28 aprile 1989 (Cass. civ. n. 2021/1989)

Nell’interpretazione di un contratto collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e segg. c.c., non può farsi ricorso all’analogia, prevista, dall’art. 12, secondo comma, delle disposizioni della legge in generale, per la sola norma di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza, che, ai sensi degli artt. 19 e 20 del C.C.N.L. per gli elettrici dell’1 agosto 1979, aveva riconosciuto il diritto agli aumenti biennali di anzianità per il conseguimento di una laurea non compresa fra quelle cui, per espressa previsione contrattuale, era collegato il diritto a tali scatti ed ai permessi retribuiti, ed ha censurato la detta decisione anche per aver suffragato l’interpretazione della disciplina contrattuale con il riferimento alla L. 8 gennaio 1979 n. 10, statuente l’equiparazione della laurea in scienze economiche e sociali alla laurea in economia e commercio ai soli fini dell’ammissione a pubblici concorsi.

Nell’interpretazione di un contratto collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e segg. c.c., non può farsi ricorso all’analogia, prevista, dall’art. 12, secondo comma, delle disposizioni della legge in generale, per la sola norma di legge. (Omissis). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6524 del 2 dicembre 1988 (Cass. civ. n. 6524/1988)

L’analogia costituisce un criterio interpretativo cui il giudice può e deve fare ricorso non soltanto nell’interpretazione della legge – in relazione alla quale tale strumento ermeneutico è espressamente previsto (art. 12 preleggi) – ma anche nella interpretazione delle disposizioni di un contratto, ove questo, come è tipico del contratto collettivo, detti regole generali per categorie di casi anziché per casi singoli. (Nella specie, si trattava di stabilire se l’indennità maneggio denaro, prevista dal contratto collettivo applicabile ai lavoratori della stessa azienda, in favore dei cassieri e dei commessi di cassa, potesse essere riconosciuta ad un lavoratore, della medesima azienda, che, per le mansioni di trovarobe assistente arredatore, richiedeva di volta in volta somme necessarie per pagare i fornitori dei materiali di scena). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 430 del 26 gennaio 1985 (Cass. civ. n. 430/1985)

Il ricorso ad una legge regionale, emanata in sede di potestà legislativa esclusiva (nella specie legge regionale siciliana 1 ottobre 1956 n. 54 sulla disciplina delle miniere), non può avvenire, in via di analogia, per interpretare una legge statale (nella specie R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 sulla ricerca e la coltivazione delle miniere); la legge regionale potrebbe avere rilevanza interpretativa solo se, accertata l’impossibilità di decidere la controversia secondo gli ordinari criteri ermeneutici della legge statale, sia necessario individuare i principi generali regolanti la materia. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3829 del 14 novembre 1975 (Cass. civ. n. 3829/1975)

Il ricorso ai lavori preparatori, nel procedimento di interpretazione di una legge, è consentito in via meramente sussidiaria, al fine di trarre utili elementi per l’individuazione del significato precettivo di singole disposizioni normative e della ratio che le giustifica, ma non consente di sostituire la volontà da essi risultante a quella della legge, emergente dal significato proprio delle parole usate e dall’intenzione del legislatore, quale volontà oggettiva della norma distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al suo processo formativo. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1955 del 19 maggio 1975 (Cass. civ. n. 1955/1975)

Ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, giacché — se da essi possono trarsi elementi giovevoli ai fini dell’individuazione del significato precettivo di singole disposizioni normative e della ratio che le giustifica — l’utile ricorso ai lavori preparatori trova tuttavia un limite in ciò che la volontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (voluntas legis), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (voluntas legislatoris). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 937 del 13 marzo 1975 (Cass. civ. n. 937/1975)

Quando la portata e l’ambito di applicazione della disposizione legislativa sono fatti palesi dal significato proprio dei termini secondo la connessione di essi, non è più dato ricorrere ai lavori preparatori e ad ogni altro strumento di inquisizione ermeneutica, la cui utilizzazione si palesa necessaria allorquando le espressioni usate nella norma da interpretare abbiano un significato equivoco e poco chiaro, comunque tale da ingenerare dubbi sulla portata e sulla sfera di applicazione della norma stessa. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2000 del 21 giugno 1972 (Cass. civ. n. 2000/1972)

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