Art. 8 – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Igiene personale

Art. 8 - ordinamento penitenziario

È assicurato ai detenuti e agli internati l’uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. (1)
Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza. (2)
In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l’uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art. 8 - Ordinamento Penitenziario

È assicurato ai detenuti e agli internati l’uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. (1)
Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza. (2)
In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l’uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 02.10.2018, n. 124 con decorrenza dal 10.11.2018.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 02.10.2018, n. 124 con decorrenza dal 10.11.2018; ai sensi dell’articolo 3 del medesimo provvedimento modificante le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021.

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