Art. 58 – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza

Art. 58 - ordinamento penitenziario

Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, [esclusi quelli di cui all’articolo 56], è data immediata comunicazione all’autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.(1)

Art. 58 - Ordinamento Penitenziario

Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, [esclusi quelli di cui all’articolo 56], è data immediata comunicazione all’autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.(1)

Note

Le parole tra parentesi quadra contenute nel presente articolo, sono state abrogate dall’art. 299, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R..
(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 02.10.2018, n. 123 con decorrenza dal 10.11.2018.

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