Art. 58 ter – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Persone che collaborano con la giustizia

Art. 58 ter - ordinamento penitenziario

(1)1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’art. 21, del comma 4 dell’art. 30 ter e del comma 2 dell’art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4 bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. (2)
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

Art. 58 ter - Ordinamento Penitenziario

(1)1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’art. 21, del comma 4 dell’art. 30 ter e del comma 2 dell’art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4 bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. (2)
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.L. 13.05.1991, n. 152.
(2) Il presente comma prima modificato dall’art. 21, L. 13.02.2001, n. 45, è stato, poi, così modificato dall’art. 2, c. 27, L. 15.07.2009, n. 94

Massime

In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58-ter ord. pen., – pur spettando al Tribunale di sorveglianza – non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del magistrato di sorveglianza, spettando a quest’ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare. Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 22410 del 8 giugno 2021 (22410/2021)

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’utile collaborazione con la giustizia previsto dall’art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati. Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 9894 del 12 marzo 2021 (9894/2021)

In tema di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore a norma dell’art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile ad uno “status”, ma deve essere accertata nell’ambito di un procedimento di merito attivato dalla richiesta di ottenimento di un beneficio in relazione al quale l’accertamento della condotta collaborativa costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall’art. 4-bis della medesima legge. Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 12555 del 20 aprile 2020 (12555/2020)

In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per uno dei delitti indicati nell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che ritenga l’impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia, ai sensi dell’art. 58-ter della medesima legge, nel caso in cui i fatti oggetto di condanna (nella specie, efferati omicidi) siano stati compiutamente accertati sul fondamento soltanto di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e non anche di prove tecnico-scientifiche, dovendosi escludere che queste ultime siano le uniche a consentire una completa ricostruzione dei fatti, dal momento che l’art. 58-ter cit., ai fini dell’efficacia del contributo collaborativo, non contempla alcuna gerarchia tra differenti tipologie di prove in punto di decisività e concretezza. Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 43274 del 22 ottobre 2019 (43274/2019)

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