Art. 58 quater – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Divieto di concessione di benefici

Art. 58 quater - ordinamento penitenziario

(1)1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale. (3)
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47 ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma.
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289 bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4 bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione. (2)
6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato. (2)
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura. (2)
7 bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale. (3)

Art. 58 quater - Ordinamento Penitenziario

(1)1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale. (3)
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47 ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma.
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289 bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4 bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione. (2)
6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato. (2)
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura. (2)
7 bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale. (3)

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.L. 13.05.1991, n. 152.
(2) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 14, D.L. 8.06.1992, n. 306, è stato, poi, così modificato dall’art. 2, c. 27, L. 15.07.2009, n. 94
(3) Il presente comma è stato così sostituito/aggiunto dall’art. 7 L. 05.12.2005 n. 251, con decorrenza dal 08.12.2005.

Massime

Il divieto triennale ex art. 58-quater, ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell’ipotesi di revoca dell’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto, il fallimento di quest’ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure “pregiudicanti” di cui all’art. 58-quater, comma 2, citato, in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune.(Fattispecie relativa a detenzione domiciliare connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19). Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 24099 del 18 giugno 2021 (24099/2021)

Il divieto di concessione di taluni benefici penitenziari per un periodo di anni tre, previsto dall’art. 58-quater ord. pen. in caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, affidamento in prova cd. terapeutico) non si applica in relazione all’espulsione dello straniero di cui all’art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che detta espulsione, in quanto misura amministrativa finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario, non configura propriamente un beneficio penitenziario ed il citato art. 58-quater ord. pen., stabilendo limiti alla ordinaria fruizione dei benefici dallo stesso contemplati, è disposizione di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste. Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 38040 del 13 settembre 2019 (38040/2019)

Sussiste l’interesse del condannato ad ottenere la revoca del provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza, a seguito dell’esecuzione di una misura cautelare custodiale, abbia revocato il beneficio del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, qualora per i reati posti a fondamento della misura sia sopravvenuta sentenza di assoluzione, in funzione sia dell’eventuale ripristino della situazione anteatta che della necessità di evitare i possibili effetti ostativi della revoca alla concessione di ulteriori benefici ex art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354. Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 42542 del 27 settembre 2018 (42542/2018)

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