Art. 58 bis – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Iscrizione nel casellario giudiziale

Art. 58 bis - ordinamento penitenziario

(1)[Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva.]

Art. 58 bis - Ordinamento Penitenziario

(1)[Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva.]

Note

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall’art. 19, L. 24.11.1981, n. 689, è stato, poi, abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14.11.2002, n. 313

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