Art. 55 – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata

Art. 55 - ordinamento penitenziario

(1) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

Art. 55 - Ordinamento Penitenziario

(1) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, L. 12.01.1977, n. 1 (G.U. 18.01.1977, n. 15).

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