(1) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.
(1) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.
(1) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, L. 12.01.1977, n. 1 (G.U. 18.01.1977, n. 15).
Codice dell’Amministrazione Digitale
Codice della Nautica da Diporto
Codice della Protezione Civile
Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Legge 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
Legge sul Procedimento Amministrativo
Legge sulle Locazioni Abitative
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Testo Unico Imposte sui Redditi
Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
Testo Unico Successioni e Donazioni
Office Advice © 2020 – Tutti i diritti riservati – P.IVA 02542740747