Art. 50 – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Ammissione alla semilibertà

Art. 50 - ordinamento penitenziario

1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4 bis, di almeno due terzi di essa. L’internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 4 bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena. (1)
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena. Si applica l’articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. (2)
7. Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all’ultimo comma dell’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. (3)

Art. 50 - Ordinamento Penitenziario

1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4 bis, di almeno due terzi di essa. L’internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 4 bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena. (1)
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena. Si applica l’articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. (2)
7. Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all’ultimo comma dell’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. (3)

Note

(1) Il presente comma prima sostituito dall’art. 1, D.L. 13.05.1991, n. 152, è stato poi modificato così dall’art. 5, L. 27.05.1998, n. 165 e dall’art. 2, c. 27, L. 15.07.2009, n. 94
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, L. 27.05.1998, n. 165
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 14, L. 10.10.1986, n. 663.

Massime

L’ammissione alla semilibertà può essere deliberata anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative attraverso le quali verificare l’esito positivo del percorso dal medesimo intrapreso, atteso che l’art. 50 ord. pen. non prevede alcuna obbligatoria gradualità, demandando invece al giudice di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata – di cui è tenuto a render conto nella motivazione del provvedimento – in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49 del 4 gennaio 2021 (Cass. pen. n. 49/2021)

Il richiamo operato, senza alcuna distinzione, dall’art. 50, comma secondo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) a tutte le previsioni contenute nell’artt. 4-bis, commi primo, primo-ter e primo-quater, stessa legge, deve intendersi riferito all’individuazione dei delitti da esse contemplati come sintomatici di un livello di pericolosità di base del condannato tale da giustificare restrizioni alla fruibilità del beneficio della semilibertà quando questo sia concedibile, non essendo sufficiente la sola mancanza di elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (Fattispecie relativa a condanna per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma secondo, testo unico delle disposizioni in materia di stupefacenti, in relazione alla quale si è ritenuto che, per l’accesso alla misura alternativa, sia necessaria l’espiazione di almeno due terzi della pena inflitta). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5486 del 11 febbraio 2010 (Cass. pen. n. 5486/2010)

La semilibertà, in quanto misura alternativa alla detenzione che consente al detenuto di trascorrere parte del giorno all’esterno, sia pure in attività lavorative e risocializzanti, non può essere deliberata se non all’esito di previe e positive esperienze di concessioni all’esterno meno significative (nella specie è stato ritenuto corretto l’operato del giudice di merito che aveva motivato la reiezione dell’istanza con la mancata fruizione dei permessi-premio da parte del detenuto). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40992 del 3 novembre 2008 (Cass. pen. n. 40992/2008)

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