Art. 48 – Ordinamento Penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Regime di semilibertà

Art. 48 - ordinamento penitenziario

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.
[La concessione della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 47] (1).

Art. 48 - Ordinamento Penitenziario

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.
[La concessione della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 47] (1).

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 29, L. 10.10.1986, n. 663.

Massime

In tema di semilibertà, la sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale può essere riconosciuta anche quando egli intenda prendersi cura dei propri congiunti, sempre che tale sua attività non rimanga confinata nell’ambito dei valori strettamente familiari, i quali, anche se apprezzati dall’ordinamento, non sono oggettivamente indicativi di un reinserimento sociale, per il quale è richiesto, invece, l’espletamento di un’attività con finalità “altruistiche” o, comunque, idonee a dimostrare il superamento delle pulsioni personali, di solito e che hanno determinato il soggetto a delinquere. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5561 del 19 gennaio 1998 (Cass. pen. n. 5561/1998)

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